Legge 18 febbraio 2009, n. 9, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 - Supplemento ordinario
n. 25)
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 - Supplemento ordinario n. 25
1.
Banca dati pubblica e gratuita della
normativa vigente. -1.
Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e
coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la
consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime
intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per
la semplificazione normativa assicura, altresì, la convergenza presso il
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di
classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione
da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa
regionale, la convergenza e' realizzata in cooperazione con la Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
2. Al fine di assicurare la piena
convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al
comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il
Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli
organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla
individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche
amministrazioni statali già impegnato nel programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attività in
corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure
connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva
del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attività del programma sono
finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di
spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non e' in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici,
di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non
rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Abrogazioni espresse - 1. A decorrere
dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate
nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis.
Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14,
della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione
normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la
natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del
bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la
semplificazione normativa può chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali
circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la
semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti
legislativi di cui al primo periodo.
1-ter.
Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette
alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni
previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi
settori di competenza dei singoli Ministeri.
2. Il Governo individua, con atto
ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in
quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato 1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare
entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione
volta ad illustrare i criteri
adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai
diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
2-bis.
Al comma 1-bis dell'articolo 24 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e'
trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i
risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei
singoli Ministeri».
3. Modifiche all'Allegato A annesso al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 - 1. Sono soppresse dall'Allegato A annesso al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.
1-bis.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì soppresse:
a) la voce n. 224, relativa al regio decreto
30 aprile 1924, n. 965;
b) la voce n. 328, relativa al regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
c) la voce n. 423, relativa alla legge
15 dicembre 1930, n. 1798;
d) la voce n. 431, relativa alla legge
16 febbraio 1931, n. 188;
e) la voce n. 526, relativa alla legge 4
aprile 1935, n. 911;
f) la voce n. 835, relativa alla legge 9
febbraio 1942, n. 96;
g) la voce n. 974, relativa al decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
h) la voce n. 1076, relativa alla legge
23 maggio 1950, n. 253;
i) la voce n. 1123, relativa alla legge
14 febbraio 1951, n. 144;
l) la voce n. 1179, relativa alla legge
11 gennaio 1952, n. 33;
m) la voce n. 1406, relativa al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
n) la voce n. 1832, relativa alla legge
28 luglio 1961, n. 830;
o) la voce n. 2021, relativa al decreto
del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;
p) la voce n. 2878, relativa alla legge
29 aprile 1976, n. 178;
q) la voce n. 2904, relativa alla legge
18 dicembre 1976, n. 859.
Allegato