Corte
costituzionale
Corte costituzionale
2020
Ø Sent. 9 giugno 2020, n. 149, punto 6.3.2. del Considerato
in diritto – si cita un parere del Comitato per la legislazione
Ø Sent. 27 maggio 2020, n. 100, punti 4-6 del Considerato
in diritto – la Corte
ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per
eccesso di delega in relazione al divieto di c.d. gold
plating (assunto dalla legge delega come criterio
direttivo): la ratio di tale divieto è infatti quella di impedire
l’introduzione in via legislativa di oneri amministrativi non necessari; non già
quella di abbassare il livello di garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali
(salvaguardati proprio dalla norma oggetto di q.l.c.),
in relazione ai quali le esigenze di massima
semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive
Ø Sent. 31 gennaio 2020, n. 10, punto 7.2 del Considerato
in diritto – la Corte dichiara
inammissibile la richiesta di un referendum abrogativo in
quanto condurrebbe alla modificazione dei “caratteri sintomatici” di una delega
legislativa
2019
Ø Ord. 18 dicembre 2019, n. 275 – contenuto analogo alla
precedente
Ø Ord. 18 dicembre 2019, n. 274 – in astratto – la palese estraneità
delle disposizioni introdotte in fase di conversione di un decreto-legge
potrebbe costituire
un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle
prerogative costituzionali dei singoli parlamentari
Ø Sent. 22 ottobre 2019, n. 247 – illegittimità ex art.
77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un
decreto-legge estranee ai contenuti e alla finalità di questo. Si menziona
anche il parere del Comitato per la legislazione reso sul disegno di legge di
conversione del decreto.
Ø Sent. 30 ottobre 2019, n. 227 – illegittimità costituzionale
di una legge regionale la quale statuisce – in
contrasto con i canoni dell’esperienza – che una complessa elaborazione
organizzativa e progettuale non produce costi nell’esercizio anteriore a quello
in cui si prevede l’avvio delle conseguenti realizzazioni. Nel
dichiararne l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 81 Cost, la
Corte sottolinea «l’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti
di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed
ex post degli elettori»
Ø
Sent. 25 luglio 2019, n. 206 – la Corte sottolinea come,
in un settore come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un diritto
fondamentale quale il diritto all’informazione, vi è l’esigenza che il quadro
normativo sia ricondotto a trasparenza e chiarezza (pur non potendosi da ciò
derivare l’accoglimento delle questioni, poiché non si impone una soluzione
costituzionalmente obbligata)
2018
Ø Sent. 9 ottobre
2018, n. 235 – sull’istituto del dibattito pubblico
Ø Sent. 4 ottobre
2018, n. 182, punto 4 del Considerato
in diritto – si esclude che il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. salva-leggi)
sia «meramente ricognitivo». La Corte precisa che non vale in senso contrario
quanto rilevato nella sentenza n. 346 del 2010 dove il riconoscimento al
decreto c.d. salva-leggi di funzione meramente ricognitiva va riguardata alla
luce delle questioni di legittimità costituzionale allora sollevate, nonché di
altre affermazioni rese nella complessiva motivazione di quella pronuncia
2017
Ø Sent. 11 maggio
2017, n. 107, punto 7.2.2. del Considerato
in diritto – illegittimità costituzionale di un articolo di una legge
regionale della Campania per violazione del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione. La Corte evoca il principio di razionalità normativa,
il quale giustifica uno scrutinio di legittimità costituzionale di incoerenze o
imprecisioni di una norma ove la formulazione della stessa sia tale da potere
dare luogo ad applicazioni distorte o ambigue che contrastino, a causa dei
diversi esiti che essa renda plausibili, il buon andamento della pubblica
amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile
svolgimento dell’azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona
amministrazione
Ø Sent. 13 aprile
2017, n. 80, punto 5.1. del Considerato
in diritto – la Corte riconosce la ragion d’essere del sistema contabile
della Provincia autonoma (entro limiti stringenti) in quanto le
«sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli
della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità
informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere […] integrate da
esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale
e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità» (già sent.
20 luglio 2016, n. 184)
2016
Ø Sent. 16 dicembre
2016, n. 276, punto 4.4. del Considerato
in diritto – si menziona un parere del Comitato per la legislazione
Ø Sent. 1° luglio 2016, n. 157 – rilievo dei lavori preparatori allo scopo di individuare elementi idonei
per ritenere che una legge regionale siano state adottate in presenza dei
requisiti che consentono al legislatore regionale un intervento legislativo in
periodo di prorogatio (su un’altra
legge regionale approvata in proprogatio cfr. sent.
22 novembre 2016, n. 243)
Ø Sent. 6 maggio
2016, n. 94 – illegittimità ex art.
77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un
decreto-legge estranee ai contenuti e alla finalità di questo, evidenziandosi
in tal modo una violazione di tale articolo «per difetto del necessario
requisito dell’omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le
disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di
conversione».
Ø Sent. 13 aprile
2016, n. 88 – è impugnato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 1° dicembre 2009,
n. 179 (c.d. salva-leggi) per asserita violazione dell’art. 76 Cost. La Corte
dichiara tuttavia la q.l.c. manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza
2015
Ø Ord.
15 ottobre 2015, n. 200 – si menziona un parere del Comitato per la
legislazione
Ø Sent. 15 luglio
2015, n. 154 – illegittimità ex art.
77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un
decreto-legge c.d. milleproroghe estranee alla materia e alla finalità di
questo
Ø Sent. 9 luglio
2015, n. 140, punto 5 del Considerato
in diritto – inammissibilità q.l.c. sollevata da
una Regione che lamentava la cattiva redazione di una norma e da ciò deduceva
(secondo
Ø Sent. 30 aprile
2015, n. 70, punto 10 del Considerato
in diritto –
Ø Sent. 25 marzo 2015, n. 44, Sent. 31 marzo
2015, n. 55, Sent.
17 aprile 2015, n. 64, Sent. 15 maggio
2015, n. 81 , Sent.
15 luglio 2015, n. 158 – rilievo dei lavori preparatori allo scopo di
individuare elementi idonei per ritenere che leggi regionali siano state
adottate in presenza dei requisiti che consentono al legislatore regionale un intervento
legislativo in periodo di prorogatio. Nelle
sentt. nn. 55, 64, 81 e 158, riferimenti alla
prescrizione contenuta nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale dell’Abruzzo per cui l’urgenza e la necessità di un intervento
legislativo in periodo di prorogatio devono
essere dal legislatore regionale «espressamente dichiarate ed adeguatamente
motivate»
2014
Ø Sent. 7 novembre
2014, n. 250 – sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale
Ø Sent. 23 giugno
2014, n. 181, punto 2.2 del Considerato
in diritto – manifesta inammissibilità q.l.c. di
una legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugnata dallo Stato
per violazione del principio di leale collaborazione (ad avviso del ricorrente,
la tecnica redazionale impiegata sarebbe stata in palese contrasto con il
manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi approvato
dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, rendendo estremamente
difficoltoso anche comprendere l’effettiva portata di molte fra le eterogenee
disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti
termini previsti)
Ø Sent. 15 aprile
2014, n. 94 – illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni di
cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 105 (sul riordino del processo amministrativo)
per carenza di delega: i poteri innovativi del legislatore delegato erano
infatti circoscritti ai principi e criteri direttivi stabiliti nella legge di
delega
Ø Sent. 12 febbraio
2014, n. 32 – nel dichiarare l’illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella
conversione di un decreto-legge ma estranee alla materia e alla finalità di
questo (cfr. sent. Corte cost. 16 febbraio 2012, n.
22),
Ø Sent. 23 gennaio
2014, n. 5 – illegittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, n. 297,
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte
in cui abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto di
associazioni di carattere militare) e dell’art. 1 del d.lgs. 13 dicembre 2010,
n. 213, nella parte in cui modifica il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d.
salva-leggi), espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. 14 febbraio
1948, n. 43
2013
Ø Sent. 24 luglio
2013, n. 237 – anche l’introduzione, nella legge di conversione, di una
disposizione di delega (nel caso concreto: sulla riorganizzazione dei
Tribunali) deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa d’urgenza
(pur non potendosi richiedere che anche essa possieda i caratteri della
necessità e dell’urgenza)
Ø Sent. 19 luglio
2013, n. 220 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale ex art. 77, secondo comma, Cost. (per
evidente carenza dei presupposti di necessità ed urgenza) di una serie di
disposizioni contenute in un decreto-legge (sulla riforma delle Province),
Ø Sent. 19 luglio
2013, n. 219, punto 14.1 del Considerato
in diritto – riferendosi ai mutamenti del quadro normativo (rispetto alla
delega) entro cui si colloca la legislazione delegata,
Ø Sent. 8 aprile
2013, n. 70 – illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 97
Cost. di una disposizione normativa a causa della tecnica legislativa seguita
dal legislatore: la disposizione, in quanto «foriera d’incertezza», non risulta
infatti in grado di orientare in modo univoco l’esercizio della discrezionalità
amministrativa
2012
Ø Sent. 20 luglio
2012, n. 200 – illegittimità costituzionale di una norma di legge statale
che disponeva l’abrogazione delle disposizioni statali incompatibili con il
principio di liberalizzazione delle attività economiche (ponendo in tal modo
tale legge le Regioni in una situazione di incertezza a causa della «ambiguità,
incoerenza e opacità su quale sia la regolazione vigente per le varie attività
economiche»)
Ø Sent. 27 giugno
2012, n. 162 – illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni di
cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 105 (sul riordino del processo amministrativo)
per carenza di delega: i poteri innovativi del legislatore delegato erano
infatti circoscritti ai principi e criteri direttivi stabiliti nella legge di
delega
Ø Sent. 7 giugno
2012, n. 149, punto 4.2 del Considerato
in diritto –
Ø Sent. 5 aprile
2012, n. 80 – illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni di
cui al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) per carenza di
delega rispetto a quanto disposto dall’art. 14, comma 18, della l. n. 246/05
(delega per il riordino facente parte del meccanismo del c.d. taglia-leggi), il
cui oggetto era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione
logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale
Ø Sent. 16 febbraio
2012, n. 22 – nel dichiarare l’illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. (il quale istituisce un nesso di
interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione) di norme
(in materia di Protezione civile) introdotte nella conversione di un
decreto-legge ma estranee alla materia e alla finalità di questo,
Ø Sent. 12 gennaio
2012, n. 13, punto 5.3. del Considerato
in diritto – nel dichiarare inammissibili le richieste di referendum per l’abrogazione della l. 21
dicembre 2005, n. 270 (c.d. porcellum),
2011
Ø Ord.
22 dicembre 2011, n. 341 – manifesta inammissibilità q.l.c.
dell’art. 2268, comma 1, n. 297, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare) e dell’art. 14, commi 14 e 14-ter della l. 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. delega taglia-leggi)
Ø Ord.
9 novembre 2011, n. 296 – restituzione degli atti q.l.c.
dell’art. 2268, comma 1, n. 297, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare) e dell’art. 14, commi 14 e 14-ter della l. 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. delega taglia-leggi)
2010
Ø Sent. 1° dicembre
2010, n. 346 – inammissibilità q.l.c. dell’art.
1, commi 1 e 2, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. salva-leggi) cui
viene riconosciuta «funzione meramente ricognitiva», qualificato come
«sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di
quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti
normativi»
2007
Ø Sent. 26 giugno
2007, n. 237, punto 4 del Considerato
in diritto – si menziona un parere del Comitato per la legislazione