Regione
Umbria
Atti
legislativi e regolamentari di sistema
Tipologia dell’atto |
Legge statutaria |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’art.
39 introduce l’istituto della delegificazione, con cui l’Assemblea può
autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento talune materie
precedentemente disciplinate dalla legge, con abrogazione a far data
dall’entrata in vigore del regolamento. L’art.
40 consente all’Assemblea legislativa di autorizzare la Giunta a redigere
progetti di testi unici di riordino e semplificazione. Le disposizioni
contenute nei testi unici possono essere abrogate solo espressamente;
deroghe, modifiche e integrazioni devono essere inserite nel medesimo testo
unico. In
presenza di un testo unico legislativo può essere approvato dalla Giunta un
testo unico regolamentare di esecuzione nonché di un testo unico compilativo
recante le disposizioni legislative e regolamentari. L’art.
61 attribuisce al Consiglio la valutazione degli effetti delle politiche
regionali e il controllo sull’attuazione delle leggi mediante l’inserimento
di clausole valutative. Viene attribuita specificatamente
alle Commissioni permanenti la valutazione della qualità dei testi normativi
sulla base di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della
formulazione, efficacia, semplificazione e coordinamento con la legislazione
vigente. |
Modifiche significative intervenute |
Con legge
regionale 19 marzo 2015, n. 5 l’art. 61 è
stato significativamente modificato eliminando, tra l’altro, la previsione
del Comitato per la legislazione. |
Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (“Semplificazione
amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali
territoriali”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
La legge si propone di
disciplinare (in part. art. 5) i presupposti (quali gli esiti della
misurazione degli oneri amministrativi e le previsioni del piano triennale di
semplificazione amministrativa), gli ambiti e le modalità di redazione dei
testi unici per il riordino normativo. Si forniscono inoltre criteri
direttivi quali: il divieto di apportare modifiche sostanziali, l’indicazione
esplicita delle norme abrogate, il coordinamento formale del testo e la
semplificazione del linguaggio, l’aggiornamento dei rinvii. |
Modifiche significative intervenute |
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Art. 33, 34, 42 e 43
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa |
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Tipologia dell’atto |
Regolamento interno Assemblea legislativa |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’art.
33 prevede il controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle
deliberazioni consiliari da parte delle Commissioni permanenti, sulla base
degli elementi di conoscenza forniti dalla Giunta e dagli altri soggetti
attuatori. L’art.
34 disciplina la valutazione delle politiche pubbliche mediante raffronto dei
risultati con i cambiamenti previsti, anche tramite l’ausilio di clausole
valutative su cui vigilano le Commissioni permanenti. Le
clausole valutative sono poi analiticamente disciplinate dall’art. 42 che ne precisa
altresì il contenuto (soggetti che devono produrre le informazioni, le
informazioni necessarie, i tempi e modi previsti per la loro trasmissione e
l’eventuale previsione di risorse per controllo e valutazione) e le modalità
di valutazione. L’art.
43 prevede un programma di delegificazione avente cadenza biennale, di
iniziativa della Giunta. |
Modifiche significative intervenute |
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Altri
atti legislativi e regolamentari
Legge regionale 6 dicembre
2012, n. 22
(“Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti
regionali non più applicabili”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
Col fine di razionalizzare il
complesso normativo regionale la legge prevede in allegato una serie di leggi
e regolamenti che sono, o rimangono, abrogati. |
Modifiche significative intervenute |
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Legge regionale 27 gennaio
2010, n. 4
(“Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti
regionali non più applicabili”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
Col fine di razionalizzare il
complesso normativo regionale la legge prevede in allegato una serie di leggi
e regolamenti che sono, o rimangono, abrogati. |
Modifiche significative intervenute |
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Legge regionale 15 novembre
1999, n. 30
(“Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti
regionali non più applicabili”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
Col fine di razionalizzare il
complesso normativo regionale la legge prevede in allegato una serie di leggi
e regolamenti che sono, o rimangono, abrogati. |
Modifiche significative intervenute |
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Altri
atti
Base normativa |
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Tipologia dell’atto |
Delibera Assemblea legislativa |
Data di emanazione |
2016 |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa |
Presupposti, finalità e contenuti |
Provvedimento triennale su
proposta del Presidente della regionale e approvato dall’Assemblea
legislativa che, tra l’altro, procede alla ricognizione delle leggi oggetto
di riordino normativo. |
Collegamenti
significativi
Ø Bollettino
ufficiale della Regione
Ø Banca dati
delle leggi regionali e dei regolamenti