Regione Toscana
Atti legislativi e regolamentari
di sistema
Tipologia dell’atto |
Legge statutaria |
Autorità emanante |
Consiglio regione Toscana |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’art. 39
(rubricato “elenco delle fonti”) prevede, tra l’altro, che leggi e
regolamenti debbano essere motivati. L’art. 44
(rubricato “qualità delle fonti normative”) promuove la tutela della certezza
del diritto prescrivendo organicità, chiarezza e semplicità delle procedure
delle fonti normative. A tal fine si promuove la formazione di testi unici
legislativi e regolamentari e l’improcedibilità delle proposte di legge che
non osservano le disposizioni a tutela della qualità della legislazione. L’art. 45
(rubricato “controllo sulle leggi”) prevede che le commissioni consiliari
esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e la
valutazione degli effetti delle leggi, anche attraverso clausole valutative. Si prevede
che il bilancio del consiglio debba garantire adeguate risorse allo
svolgimento delle suddette funzioni. L’art.
11 della legge regionale 22 ottobre 2008,
n. 55 prevede espressamente che la
violazione dei predetti principi possa essere sottoposta al giudizio del Collegio
di garanzia. |
Modifiche significative intervenute |
|
Legge regionale 22 ottobre 2008,
n. 55
(“Disposizioni in materia di qualità della normazione”) |
|
Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regione Toscana |
Presupposti, finalità e contenuti |
La legge,
dichiaratamente attuativa dell’art. 44 dello Statuto, stabilisce la
disciplina generale per assicurare la qualità della normazione, quale
strumento della certezza del diritto, della trasparenza dell’azione pubblica
e della partecipazione dei cittadini. A tal
proposito si prevede un programma di azione normativa (con fini di riordino e
innovazione periodica) e una serie di strumenti quali l’AIR, il test PMI e la
VIR nonché una specifica documentazione a corredo delle proposte di legge
(relazione illustrativa, relazione tecnico-normativa e relazione tecnico-finanziaria). Si
disciplina inoltre la motivazione delle leggi e dei regolamenti (mediante
“visto” e “considerato”) e la si considera parte integrante del testo
normativo. Si prevedono
altresì particolari norme in materia di testi unici e di manutenzione
(correzione errori materiali, adeguamento dei rinvii, inserimento contenuti
divenuti obbligatori, adeguamento alle sentenze, interpretazione autentica)
normativa. Sono infine
previste nella stessa legge (Capo II) le formule di promulgazione ed
emanazione, nonché la numerazione di leggi e regolamenti. |
Modifiche significative intervenute |
Il test PMI (art. 4-bis) è stato introdotto con legge
regionale 3 agosto 2016, n. 51. Con legge
regionale 2 aprile 2009, n. 16 si prevede
che la VIR tenga conto del genere, mentre con legge
regionale 14 dicembre 2009, n. 75 si sono
apportate novelle in materia di documentazione a corredo della proposta di
legge e manutenzione della normativa. |
Art. 1-bis Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (“Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività
amministrativa”) |
|
Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regione Toscana |
Presupposti, finalità e contenuti |
La legge,
pur riguardando prevalentemente il settore amministrativo, prevede all’art. 1
bis che una volta l’anno il Consiglio dedichi una sessione dei lavori alla
semplificazione (anche normativa) per verificare lo stato di attuazione e
prevedere interventi per elevare il livello della qualità dell’azione
normativa e amministrativa. |
Modifiche significative intervenute |
|
Art. 17 Regolamento della
Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5 |
|
Tipologia dell’atto |
Regolamento interno |
Data di emanazione |
2016 |
Autorità emanante |
Giunta regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’articolo prescrive
che le proposte di atti normativi e i relativi emendamenti debbano essere
elaborati in conformità ai principi sulla qualità della normazione, e che ai
fini dell’iscrizione all’ordine del giorno gli atti debbano essere soggetti
al parere della Direzione Affari legislativi che dovrà valutare tra l’altro,
il rispetto delle direttive e delle regole in materia di qualità normativa e
tecnica redazionale. |
Capo XVI Regolamento
dell’Assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015, n. 27 |
|
Tipologia dell’atto |
Regolamento interno |
Autorità emanante |
Assemblea legislativa regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
Il Capo XVI
(rubricato “Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità
della normazione”) specifica la documentazione a corredo dell’istruttoria
prevedendo i contenuti necessari delle diverse schede (legittimità,
fattibilità e ogni altra documentazione utile), pone in capo al presidente
della commissione l’obbligo di curarsi della qualità della normazione, le
procedure per la votazione dei testi unici, e specificazioni in materia di
AIR e VIR. |
Altri atti
Decreto 5 gennaio 2011, n. 1 (“Approvazione
atto di intesa tra l`Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la
Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli
atti normativi”) |
|
Base normativa |
|
Tipologia dell’atto |
Decreto del Presidente della Giunta
Regionale |
Data di emanazione |
2011 |
Autorità emanante |
Presidente Regione Toscana |
Presupposti, finalità e contenuti |
Con l’allegato
A (Atto di intesa) si introducono le linee guida
per la redazione della motivazione delle leggi, che ne costituisce parte
integrante, e del preambolo (composto da “visto” e “considerato”). Si precisa
che la motivazione costituisce parte integrante della legge. In
particolare si prevede che per i “visto” questi debbano riportare gli atti
normativi nel rispetto della gerarchia delle fonti, mentre i “considerato”
devono argomentare le ragioni della legge. Una seconda
parte delle linee guida si dedica, con una disciplina di analogo tenore, alla
motivazione del regolamenti. |
Decreto 5 ottobre 2009, n. 172 (“Metodologie
tecniche e modalità organizzative per lo svolgimento dell’analisi di impatto
della regolazione e dell’analisi di fattibilità”) |
|
Base normativa |
|
Tipologia dell’atto |
Decreto del Presidente della Giunta
Regionale |
Data di emanazione |
2009 |
Autorità emanante |
Presidente Regione Toscana |
Presupposti, finalità e contenuti |
Per ciò che
concerne l’AIR il decreto prevede che questa sia costituita da «una serie di
tecniche valutative differenti fra di loro con un grado di completezza e
precisione variabile» e dev’essere effettuata da gruppi di lavoro
multidisciplinari appositamente costituiti (tutti funzionari delle aree o
settori coinvolti). Si prescrive altresì il contenuto che deve avere la
documentazione finale sugli esiti dell’oggetto dell’analisi. Nel
dettaglio interviene l’allegato
A che prescrive i criteri di esclusione
(materia elettorale, di bilancio, personale e ordinamento degli uffici, atti
di principio o indirizzo generale) selezione (rilevanza dell’impatto del
provvedimento su soggetti esterni e presenza di politiche regolative) dei
provvedimenti da sottoporre all’AIR. Dopodiché si prevede il principio di
proporzionalità nell’analisi e le modalità di valutazione economica
(tipicamente, analisi costi-benefici). Da ultimo si descrive analiticamente
il processo AIR e le modalità per porre eventuali consultazioni. Parimenti,
per l’analisi di fattibilità si prevedono le modalità di selezione degli atti
(sulla base della check list di cui all’allegato
B) nonché le modalità di svolgimento,
che si svolge per tramite di: analisi testuale dell’atto, raccolta di
documentazione (anche mediante consultazione), la valutazione dell’impatto
organizzativo-procedurale dell’intervento e la redazione della documentazione
finale (di cui vengono previsti i contenuti). |
Deliberazione 28 gennaio 2016, n. 10 (“Indirizzi programmatici del Consiglio regionale per la X legislatura
in materia di qualità delle legge, semplificazione, trasparenza e
comunicazione”) |
|
Base normativa |
|
Tipologia dell’atto |
Deliberazione Ufficio di presidenza |
Data di emanazione |
2016 |
Autorità emanante |
Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
Riconoscendo
la buona qualità della regolazione come interesse pubblico autonomo
direttamente condizionante la qualità dei territori, e la conseguente
necessità di non limitarsi ad interventi isolati ma in un innesto di regole
apposite nelle procedure di regolazione, l’Ufficio di Presidenza approva
dieci indirizzi programmatici per la X legislatura. L’allegato A contiene i
suddetti indirizzi programmatici, consistenti in: divieto di titoli, rubriche
e sommari muti, omogeneità della legge e attenzione ai rinvii normativi,
standardizzazione di formule normative e forme di citazione, collaborazione
tra giuristi e linguisti, pubblicazione di note di sintesi dei principali contenuti
della legge, programmazione normativa, implementazione e revisione dei testi
unici, partecipazione del Consiglio alla formazione degli atti europei,
modello per gli emendamenti, intesa per la trasparenza e la qualità della
legge tra Giunta e Consiglio. |
Collegamenti
significativi
Ø Bollettino
ufficiale della Regione
Ø Raccolta
normativa della regione Toscana