Regione Toscana

 

 

Atti legislativi e regolamentari di sistema

 

Art. 39, 44 e 45 Statuto regionale

Tipologia dell’atto

Legge statutaria

Autorità emanante

Consiglio regione Toscana

Presupposti, finalità e contenuti

L’art. 39 (rubricato “elenco delle fonti”) prevede, tra l’altro, che leggi e regolamenti debbano essere motivati.

L’art. 44 (rubricato “qualità delle fonti normative”) promuove la tutela della certezza del diritto prescrivendo organicità, chiarezza e semplicità delle procedure delle fonti normative. A tal fine si promuove la formazione di testi unici legislativi e regolamentari e l’improcedibilità delle proposte di legge che non osservano le disposizioni a tutela della qualità della legislazione.

L’art. 45 (rubricato “controllo sulle leggi”) prevede che le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e la valutazione degli effetti delle leggi, anche attraverso clausole valutative.

Si prevede che il bilancio del consiglio debba garantire adeguate risorse allo svolgimento delle suddette funzioni.

L’art. 11 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 prevede espressamente che la violazione dei predetti principi possa essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia.

Modifiche significative intervenute


 

 

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (“Disposizioni in materia di qualità della normazione”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regione Toscana

Presupposti, finalità e contenuti

La legge, dichiaratamente attuativa dell’art. 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale per assicurare la qualità della normazione, quale strumento della certezza del diritto, della trasparenza dell’azione pubblica e della partecipazione dei cittadini.

A tal proposito si prevede un programma di azione normativa (con fini di riordino e innovazione periodica) e una serie di strumenti quali l’AIR, il test PMI e la VIR nonché una specifica documentazione a corredo delle proposte di legge (relazione illustrativa, relazione tecnico-normativa e relazione tecnico-finanziaria).

Si disciplina inoltre la motivazione delle leggi e dei regolamenti (mediante “visto” e “considerato”) e la si considera parte integrante del testo normativo.

Si prevedono altresì particolari norme in materia di testi unici e di manutenzione (correzione errori materiali, adeguamento dei rinvii, inserimento contenuti divenuti obbligatori, adeguamento alle sentenze, interpretazione autentica) normativa.

Sono infine previste nella stessa legge (Capo II) le formule di promulgazione ed emanazione, nonché la numerazione di leggi e regolamenti.

Modifiche significative intervenute

Il test PMI (art. 4-bis) è stato introdotto con legge regionale 3 agosto 2016, n. 51.

Con legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 si prevede che la VIR tenga conto del genere, mentre con legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 si sono apportate novelle in materia di documentazione a corredo della proposta di legge e manutenzione della normativa.

 

 

Art. 1-bis Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regione Toscana

Presupposti, finalità e contenuti

La legge, pur riguardando prevalentemente il settore amministrativo, prevede all’art. 1 bis che una volta l’anno il Consiglio dedichi una sessione dei lavori alla semplificazione (anche normativa) per verificare lo stato di attuazione e prevedere interventi per elevare il livello della qualità dell’azione normativa e amministrativa.

Modifiche significative intervenute


 

 

Art. 17 Regolamento della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5

Tipologia dell’atto

Regolamento interno

Data di emanazione

2016

Autorità emanante

Giunta regionale

Presupposti, finalità e contenuti

L’articolo prescrive che le proposte di atti normativi e i relativi emendamenti debbano essere elaborati in conformità ai principi sulla qualità della normazione, e che ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno gli atti debbano essere soggetti al parere della Direzione Affari legislativi che dovrà valutare tra l’altro, il rispetto delle direttive e delle regole in materia di qualità normativa e tecnica redazionale.

 

 

Capo XVI Regolamento dell’Assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015, n. 27

Tipologia dell’atto

Regolamento interno

Autorità emanante

Assemblea legislativa regionale

Presupposti, finalità e contenuti

Il Capo XVI (rubricato “Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione”) specifica la documentazione a corredo dell’istruttoria prevedendo i contenuti necessari delle diverse schede (legittimità, fattibilità e ogni altra documentazione utile), pone in capo al presidente della commissione l’obbligo di curarsi della qualità della normazione, le procedure per la votazione dei testi unici, e specificazioni in materia di AIR e VIR.

 

 

Altri atti

 

 

Decreto 5 gennaio 2011, n. 1 (“Approvazione atto di intesa tra l`Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi”)

Base normativa

Art. 20 legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Tipologia dell’atto

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Data di emanazione

2011

Autorità emanante

Presidente Regione Toscana

Presupposti, finalità e contenuti

Con l’allegato A (Atto di intesa) si introducono le linee guida per la redazione della motivazione delle leggi, che ne costituisce parte integrante, e del preambolo (composto da “visto” e “considerato”). Si precisa che la motivazione costituisce parte integrante della legge.

In particolare si prevede che per i “visto” questi debbano riportare gli atti normativi nel rispetto della gerarchia delle fonti, mentre i “considerato” devono argomentare le ragioni della legge.

Una seconda parte delle linee guida si dedica, con una disciplina di analogo tenore, alla motivazione del regolamenti.

 

 

Decreto 5 ottobre 2009, n. 172 (“Metodologie tecniche e modalità organizzative per lo svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione e dell’analisi di fattibilità”)

Base normativa

Art. 4 legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Tipologia dell’atto

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Data di emanazione

2009

Autorità emanante

Presidente Regione Toscana

Presupposti, finalità e contenuti

Per ciò che concerne l’AIR il decreto prevede che questa sia costituita da «una serie di tecniche valutative differenti fra di loro con un grado di completezza e precisione variabile» e dev’essere effettuata da gruppi di lavoro multidisciplinari appositamente costituiti (tutti funzionari delle aree o settori coinvolti). Si prescrive altresì il contenuto che deve avere la documentazione finale sugli esiti dell’oggetto dell’analisi.

Nel dettaglio interviene l’allegato A che prescrive i criteri di esclusione (materia elettorale, di bilancio, personale e ordinamento degli uffici, atti di principio o indirizzo generale) selezione (rilevanza dell’impatto del provvedimento su soggetti esterni e presenza di politiche regolative) dei provvedimenti da sottoporre all’AIR. Dopodiché si prevede il principio di proporzionalità nell’analisi e le modalità di valutazione economica (tipicamente, analisi costi-benefici). Da ultimo si descrive analiticamente il processo AIR e le modalità per porre eventuali consultazioni.

Parimenti, per l’analisi di fattibilità si prevedono le modalità di selezione degli atti (sulla base della check list di cui all’allegato B) nonché le modalità di svolgimento, che si svolge per tramite di: analisi testuale dell’atto, raccolta di documentazione (anche mediante consultazione), la valutazione dell’impatto organizzativo-procedurale dell’intervento e la redazione della documentazione finale (di cui vengono previsti i contenuti).

 

 

Deliberazione 28 gennaio 2016, n. 10 (“Indirizzi programmatici del Consiglio regionale per la X legislatura in materia di qualità delle legge, semplificazione, trasparenza e comunicazione”)

Base normativa


Tipologia dell’atto

Deliberazione Ufficio di presidenza

Data di emanazione

2016

Autorità emanante

Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

Riconoscendo la buona qualità della regolazione come interesse pubblico autonomo direttamente condizionante la qualità dei territori, e la conseguente necessità di non limitarsi ad interventi isolati ma in un innesto di regole apposite nelle procedure di regolazione, l’Ufficio di Presidenza approva dieci indirizzi programmatici per la X legislatura.

L’allegato A contiene i suddetti indirizzi programmatici, consistenti in: divieto di titoli, rubriche e sommari muti, omogeneità della legge e attenzione ai rinvii normativi, standardizzazione di formule normative e forme di citazione, collaborazione tra giuristi e linguisti, pubblicazione di note di sintesi dei principali contenuti della legge, programmazione normativa, implementazione e revisione dei testi unici, partecipazione del Consiglio alla formazione degli atti europei, modello per gli emendamenti, intesa per la trasparenza e la qualità della legge tra Giunta e Consiglio.

 

Collegamenti significativi

 

 

Ø  Bollettino ufficiale della Regione

 

Ø  Raccolta normativa della regione Toscana

 

Ø  Rapporti sulla legislazione

 

Ø  Osservatorio legislativo interregionale