Il drafting in Austria
Al fine di garantire
l’effettività della tutela giuridica del singolo, intesa come espressione
necessaria dello Stato di diritto e, come tale, sempre giustiziabile davanti
alla Corte costituzionale, l’art. 49a Cost. disciplina
l’istituto della “ripubblicazione” (Wiederverlautbarung) di una o più leggi, equivalente
alla ripubblicazione di un testo di legge emendato non nei contenuti ma
soltanto sotto il profilo del coordinamento formale, che diventa vincolante
nella sua forma ripubblicata. Ai sensi dell’art. 139a Cost.,
I contenuti delle disposizioni
citate rilevano sotto un duplice profilo. Sul piano ordinamentale, nel
conferire al Cancelliere federale l’autorizzazione alla ripubblicazione delle
leggi, l’art. 49a Cost. introduce l’Esecutivo nel
processo di produzione delle leggi (sia pure soltanto in senso formale, come
riscrittura della disposizione poco chiara o superata), così adombrando una
connessa responsabilità politica del Governo federale rispetto all’attuazione
del principio di legalità. Sotto un profilo funzionale, il controllo assegnato
alla Corte costituzionale (ex art. 139a
Cost.) sottolinea il valore sostanziale della
corretta tecnica legislativa, benché il sindacato della Corte si fermi alla
valutazione del superamento dei limiti fissati dalla legge che autorizza la
ripubblicazione.
In questo senso, il principio di
legalità sottostante alla corretta scrittura della legge o alla ripubblicazione
di una legge scritta in modo poco chiaro si sostanzia nel soddisfacimento dei
requisiti di chiarezza, correttezza e accessibilità della norma, che si
realizzano anche attraverso un’adeguata forma di pubblicità, una sufficiente
determinatezza del dettato normativo, un corretto uso della tecnica del rinvio
o di altre tecniche formali, che consentono la trasparenza della legge non solo
con riferimento ai suoi contenuti (affinché ne siano chiari i fini e con ciò
risultino giustiziabili i fondamenti della decisione amministrativa che sulla
medesima legge si basa), ma anche con riguardo alla forma che la
contraddistingue.
Tipologia
dell’atto |
Costituzione |
Natura |
Vincolante |
Data
di emanazione |
1 ottobre 1920 |
Autorità
emanante |
Parlamento |
Destinatari
e ambito di applicazione |
Parlamento, Governo federale,
interpreti |
Richiami
espliciti ad altre fonti o documenti |
- |
Presupposti,
finalità e contenuti |
In forza di questa disposizione
il Cancelliere federale è autorizzato a ripubblicare nella Gazzetta ufficiale
(Bundesgesetzblatt) – d’intesa con i Ministri competenti – le
leggi nella versione vigente (in der geltenden Fassung) al momento della ripubblicazione. Unitamente alla ripubblicazione
sono consentite una serie di operazioni di aggiornamento formale. In particolare: a) i termini antiquati possono
essere sostituiti e i modi di scrivere superati possono essere adeguati allo
stile corrente; b) possono essere corretti i
rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della
legislazione, come pure ogni altra discordanza; c) possono essere dichiarate non
più vigenti norme che a causa di successive disposizioni sono state
(implicitamente) abrogate ovvero sono divenute prive di oggetto; d) possono essere abbreviati i
titoli; e) possono essere adeguatamente
modificate le denominazioni e numerazioni degli articoli di legge, dei commi
e così via, (per il venir meno o per l’inserimento di disposizioni) e possono
essere corretti i rinvii a esse riferiti; f) possono essere ripubblicate
separatamente le norme transitorie ancora in vigore. Il testo della ripubblicazione
ha efficacia erga omnes
a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione. |
Tipologia
dell’atto |
Costituzione |
Natura |
Vincolante |
Data
di emanazione |
1 ottobre 1920 |
Autorità
emanante |
Parlamento |
Destinatari
e ambito di applicazione |
Parlamento, Governo federale,
Corte costituzionale, interpreti |
Richiami
espliciti ad altre fonti o documenti |
- |
Presupposti,
finalità e contenuti |
La disposizione prevede che |