Il drafting in Austria

 

Al fine di garantire l’effettività della tutela giuridica del singolo, intesa come espressione necessaria dello Stato di diritto e, come tale, sempre giustiziabile davanti alla Corte costituzionale, l’art. 49a Cost. disciplina l’istituto della “ripubblicazione” (Wiederverlautbarung) di una o più leggi, equivalente alla ripubblicazione di un testo di legge emendato non nei contenuti ma soltanto sotto il profilo del coordinamento formale, che diventa vincolante nella sua forma ripubblicata. Ai sensi dell’art. 139a Cost., la Corte giudica se la ripubblicazione di un testo di legge supera i limiti prescritti dalla legge che l’autorizza: in quest’ambito la competenza della Corte assume un rilievo maggiore rispetto alla lettera della Costituzione, soprattutto considerato che il suo intervento nella valutazione della scrittura di una legge assegna alla tecnica legislativa un rango sconosciuto in altri ordinamenti.

I contenuti delle disposizioni citate rilevano sotto un duplice profilo. Sul piano ordinamentale, nel conferire al Cancelliere federale l’autorizzazione alla ripubblicazione delle leggi, l’art. 49a Cost. introduce l’Esecutivo nel processo di produzione delle leggi (sia pure soltanto in senso formale, come riscrittura della disposizione poco chiara o superata), così adombrando una connessa responsabilità politica del Governo federale rispetto all’attuazione del principio di legalità. Sotto un profilo funzionale, il controllo assegnato alla Corte costituzionale (ex art. 139a Cost.) sottolinea il valore sostanziale della corretta tecnica legislativa, benché il sindacato della Corte si fermi alla valutazione del superamento dei limiti fissati dalla legge che autorizza la ripubblicazione.

In questo senso, il principio di legalità sottostante alla corretta scrittura della legge o alla ripubblicazione di una legge scritta in modo poco chiaro si sostanzia nel soddisfacimento dei requisiti di chiarezza, correttezza e accessibilità della norma, che si realizzano anche attraverso un’adeguata forma di pubblicità, una sufficiente determinatezza del dettato normativo, un corretto uso della tecnica del rinvio o di altre tecniche formali, che consentono la trasparenza della legge non solo con riferimento ai suoi contenuti (affinché ne siano chiari i fini e con ciò risultino giustiziabili i fondamenti della decisione amministrativa che sulla medesima legge si basa), ma anche con riguardo alla forma che la contraddistingue.

 

 

Articolo 49a Cost.

 

Tipologia dell’atto

Costituzione

Natura

Vincolante

Data di emanazione

1 ottobre 1920

Autorità emanante

Parlamento

Destinatari e ambito di applicazione

Parlamento, Governo federale, interpreti

Richiami espliciti ad altre fonti o documenti

-

Presupposti, finalità e contenuti

In forza di questa disposizione il Cancelliere federale è autorizzato a ripubblicare nella Gazzetta ufficiale (Bundesgesetzblatt)  – d’intesa con i Ministri competenti – le leggi nella versione vigente (in der geltenden Fassung) al momento della ripubblicazione.

Unitamente alla ripubblicazione sono consentite una serie di operazioni di aggiornamento formale.

In particolare:

a) i termini antiquati possono essere sostituiti e i modi di scrivere superati possono essere adeguati allo stile corrente;

b) possono essere corretti i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione, come pure ogni altra discordanza;

c) possono essere dichiarate non più vigenti norme che a causa di successive disposizioni sono state (implicitamente) abrogate ovvero sono divenute prive di oggetto;

d) possono essere abbreviati i titoli;

e) possono essere adeguatamente modificate le denominazioni e numerazioni degli articoli di legge, dei commi e così via, (per il venir meno o per l’inserimento di disposizioni) e possono essere corretti i rinvii a esse riferiti;

f) possono essere ripubblicate separatamente le norme transitorie ancora in vigore.

Il testo della ripubblicazione ha efficacia erga omnes a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Articolo 139a Cost.

 

Tipologia dell’atto

Costituzione

Natura

Vincolante

Data di emanazione

1 ottobre 1920

Autorità emanante

Parlamento

Destinatari e ambito di applicazione

Parlamento, Governo federale, Corte costituzionale, interpreti

Richiami espliciti ad altre fonti o documenti

-

Presupposti, finalità e contenuti

La disposizione prevede che la Corte costituzionale può giudicare se la ripubblicazione di un testo di legge supera i limiti fissati dalla legge che autorizzazione la stessa ripubblicazione.