Drafting formale e
sostanziale in Svizzera
Nella Confederazione
svizzera circa due terzi degli atti normativi in vigore hanno meno di venti
anni. L’attività normativa si è sviluppata in particolare tra gli anni ’80 e ’90
e lo sviluppo è legato soprattutto alla normativa legata all’ambiente,
all’energia, alla disciplina comunitaria di regolazione del mercato dal p.d.v. comunitario ed interno, alle questioni sociali ed ad
aspetti di natura economica.
La struttura formale
della legge in Svizzera è simile a quella di altri ordinamenti: rispetto alle
leggi italiane le leggi svizzere hanno sempre un preambolo nel quale sono
richiamati attraverso i “visto” gli articoli della Costituzione che
legittimano l’emanazione dell’atto, il “messaggio” del Consiglio federale o
l’iniziativa parlamentare o popolare con il parere del Consiglio federale.
Sugli aspetti giuridici e
sul rispetto dei principi di tecnica legislativa vigila il Servizio federale
della legislazione. Le Directives sur la technique législative sono
state pubblicate, per la prima volta, nel 1976, poi aggiornate a più riprese
fino all’edizione del 2007. Il rischio di avere numerosi testi sul drafting, più o meno vincolanti,
è quello di deresponsabilizzare gli autori dei testi, che demandano il
controllo agli specialisti. In questo senso, il ruolo della Cancelleria
federale e, in particolare, del Servizio federale per la legislazione è molto
importante ai fini di una più corretta redazione delle norme. Le istruzioni
contenute nei manuali sono applicate con diligenza dal legislatore, tuttavia
l’uso che ne viene fatto è spesso asistematico e poco teorico: i manuali
vengono utilizzati come un serbatoio di formule, non si cerca più la regola di
massima, ma si pone molta più attenzione all’esempio specifico.
Nell’anno 2009 sono in itinere progetti in collaborazione con l’Unione europea: il più importante è Omnia, uno strumento in grado di raccogliere i modelli di tutti i testi normativi, i commenti necessari sulle problematiche testuali nelle note associate ai modelli, che sia comprensibile e accessibile anche in modalità elettronica. E’ auspicabile che il progetto giunga a realizzazione entro l’anno.
Gli elementi fondamentali
che caratterizzano l’AIR sono:
1)
Avere una base completa di decisione che
consente al Parlamento ed al Consiglio Federale di avere uno schema comune e
disporre di informazioni trasparenti e comparabili tra di loro;
2)
Potenziare il ragionamento in termini di
costi : occorre, cioè chiedersi se i costi aumentano in conseguenza
dell’adozione di una nuova regolamentazione, se da essa derivano complicanze amministrative,
problemi di esecuzione, se la nuova regolamentazione comporta azioni
giudiziarie onerose, se ci sono nuovi investimenti, nuove attività di ricerca,
se la nuova regolamentazione provoca un rialzo dei prezzi al consumo o se
aumentano le imposte. In questo, è fondamentale la redazione della checklist
come strumento indispensabile per l’AIR.
3)
Valutazione delle proposte alternative
evidenziando se esse sono migliori o peggiori della soluzione prescelta, se
esistono varianti di regolamentazione che siano meno costose. Si considera,
inoltre, la durata della validità della regolamentazione.
4)
Valutazione dell’apprezzamento per la
regolamentazione proposta da parte del mercato, da parte delle imprese: la
regolamentazione proposta è motivata dal p.d.v. economico.
5)
Semplificazione della procedura di
consultazione.
6)
Fornire le basi in vista di una valutazione
ulteriore: la regolamentazione deve definire i fini attesi ed il tempo
necessario per raggiungerli. Fanno parte di queste basi la descrizione dei
beneficiari del programma, l’esposizione qualitativa e quantitativa del
beneficio atteso espresso in grandezza economica. Devono essere
dettagliatamente definiti i costi del programma ed i costi che derivano
indirettamente. Inoltre, occorre considerare i costi che potrebbero derivare da
una revisione dell’atto legislativo.
La griglia AIR proposta
esamina i seguenti aspetti:
1.
Necessità
e possibilità di intervento da parte dello Stato: ci si chiede, in
particolare, in che cosa consiste l’intervento dello Stato, quali sono gli
obiettivi di tale intervento, se ci sono imperfezioni nel mercato, se
l’intervento normativo permette di risolvere tali imperfezioni, in quale misura
lo Stato interviene in qualità di imprenditore.
2.
Conseguenze
per le diverse categorie di attori della vita economica e sociale:
si ha, in questo caso, una prima descrizione dei beneficiari della
regolamentazione: si tratta, in sostanza, di vedere quali sono i costi e i
benefici. In particolare, per valutare questo aspetto occorre vedere quali sono
le categorie di popolazione e del mondo economico ad essere toccate
direttamente dal provvedimento. I costi e i benefici non hanno mai valore
prettamente o prevalentemente economico: infatti, essi possono riguardare
l’utilità sociale generale, il mondo del lavoro, l’ambiente, ecc. E’
importante, infine, dare l’indicazione numerica delle categorie coinvonte.
3.
Implicazioni
per l’economia nel suo insieme: aumento dell’efficacia
del mercato nel suo insieme, eventuale creazione di nuovi posti di lavoro,
effetti della regolamentazione negli investimenti, sull’innovazione,
sull’attività di ricerca, sull’ambiente.
4.
Regolazioni
alternative: mira a considerare quali sono le ipotesi
regolative alternative che sono state prese in considerazione, se sono migliori
forme di ricorso al diritto privato, se è preferibile non regolamentare.
5.
Aspetti
pratici di esecuzione: si tratta, in sostanza, di valutare
l’applicazione concreta della legislazione proposta, se ci sono previsioni
parallele in campo comunitario o cantonale, se per renderla maggiormente
applicabile al caso concreto si sia possibilità di darne applicazione limitata
soprattutto alla prima fase. In questo aspetto rientra, altresì, la valutazione
in merito alla comprensibilità del testo per diverse tipologie di destinatari,
in primo luogo per il non giurista, la valutazione relativa alla verifica se
l’organizzazione del controllo sull’esecuzione dell’atto è in qualche modo
assicurata, se si è tenuto conto del tempo necessario alle imprese per
adattarsi al nuovo diritto, in che misura il nuovo atto normativo previsto
modifica la densità normativa e se questa modifica è giustificata.
Nell’ordinamento svizzero
l’AIR viene applicata in maniera non sistematica. L’obiettivo di questo atto è
quello di introdurre l’AIR a tutto tondo nell’attività amministrativa. Si
auspica, inoltre, un maggiore intervento per quanto attiene all’impiego dei
mezzi finanziari e alle risorse umane.
Dal 2000, l’AIR viene
applicato a tutte le leggi e ordinanze. Dando seguito a una raccomandazione
presentata nel maggio 2005 dalla Commissione della gestione del Consiglio
nazionale, il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale aveva deciso di rafforzare
lo strumento "analisi d'impatto della regolamentazione". Tramite
questo strumento, ogni anno sono analizzate in modo approfondito le
ripercussioni di determinati progetti di legge; il nuovo metodo tiene in
considerazione maggiormente i principi dello sviluppo sostenibile.
La valutazione di impatto
della regolamentazione (VIR) in Svizzera è applicata a tutti gli atti
legislativi (leggi e ordinanze) e anche a tutte le proposte concernenti atti
sottoposti al Consiglio federale quando il progetto ha ampia portata sul piano
economico. I punti che vengono esaminati sono la necessità e la possibilità di
intervento da parte dello Stato, l’impatto del progetto sui diversi soggetti
della società, le implicazioni per l’economia nel suo insieme, sulle altre
discipline regolamentate, sugli aspetti pratici di esecuzione. Si applica agli
atti del Consiglio Federale.
Guide de legislation http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/legistik/gesetzgebungsleitfaden.html
Guide pour l’élaboration de la législation fédérale
Tipologia dell’atto |
Guida governativa |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
2007 |
Autorità emanante |
Office fédéral de la justice |
Destinatari e ambito di applicazione |
La guida costituisce un valido strumento di supporto alla redazione dei testi normativi per il legislatore. |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
-- |
Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio Federale
Tipologia dell’atto |
Guida governativa |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
|
Autorità emanante |
Conseil fédéral |
Destinatari e ambito di applicazione |
Parlamento |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
|
Manuel
«Analyse d’impact de la réglementation»
Istruzione per l’applicazione della direttiva del
Conseil fédéral del
Tipologia dell’atto |
Manuale |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
|
Autorità emanante |
Departement fédéral
de l’econome |
Destinatari e ambito di applicazione |
Legislatore e potenziali destinatari della normazione |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
Direttiva del Conseil fédéral del 15.09.19999 |
Checklist
“Analyse d’impact de la réglementation”
Tipologia dell’atto |
Checklist |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
1999 |
Autorità emanante |
Parlamento, Ministeri e potenziali destinatari della normazione |
Destinatari e ambito di applicazione |
Uffici legislativi ministeriali |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
Estratta dal manuale “Analyse
d’impact de la réglementation” alla luce della
riunione del |
Directives du Conseil federal sur l’exposé de consequences économiques des
projets d’actes législatifs fédéraux
Tipologia dell’atto |
Direttiva del Consiglio Federale |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
15.11.1999 |
Autorità emanante |
Consiglio federale |
Destinatari e ambito di applicazione |
Consiglio federale e Assemblea federale |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
|
Tipologia dell’atto |
Nota di istruzioni |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
|
Autorità emanante |
Ufficio federale di giustizia |
Destinatari e ambito di applicazione |
Consiglio federale e Assemblea federale |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
Guida legislativa dell’ufficio federale di giustizia |
Tipologia dell’atto |
Direttiva del Consiglio federale |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
15.09.1999 |
Autorità emanante |
Consiglio federale svizzero |
Destinatari e ambito di applicazione |
Consiglio federale e assemblea federale |
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti |
|