Le fonti del diritto nello Stato della Città del Vaticano

 

 

N. LXXI - Legge sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008

 

Tipologia dell’atto

Legge

Natura

Vincolante

Data di emanazione

1° ottobre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009

Autorità emanante

Papa Benedetto XVI

Destinatari e ambito di applicazione

Erga omnes, con riferimento a le fonti dell’ordinamento vaticano

Richiami espliciti ad altre fonti o

Documenti

-         Legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II (abrogata e sostituita dalla presente);

-         Patti Lateranensi e successivi Accordi;

-         Codice civile italiano del 16 marzo 1942;

-         Codex iuris canonici (cann. 76 § 2; 197-199;1268-1270; 1299-1300; 1308-1310);

-         Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946 e s.m.i.;

-         Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. 2;

-         Legge (italiana) 28 dicembre 2001, n. 371;

-         Legge (italiana) 14 dicembre 1994, n. 227

Presupposti, finalità e contenuti                  

Il Pontefice approva la legge in commento “per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000”.

Vengono, innanzitutto indicate le principali fonti dell’ordinamento vaticano e le relative regole di pubblicazione, entrata in vigore e conservazione (artt. 1 e 2).

Molto rilevante è il rinvio operato dall’art. 3 all’applicazione in via residuale delle fonti dell’ordinamento italianonelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, tuttavia con i limiti del “previo recepimento da parte della competente autorità vaticana“ e “purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili”.

Seguono disposizioni che indicano, più nel dettaglio, la competenza delle fonti vaticane in rapporto a quelle italiane, in materia civile, penale e amministrativa.

 

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*

 

 

A) Funzione di aiuto tecnico giuridico ai Dicasteri della Curia romana:

 

Cost. ap. Pastor Bonus , sulla Curia romana

Art. 156

 

Tipologia dell’atto

Costituzione apostolica

Natura

Vincolante

Data di emanazione

28 giugno 1988

Autorità emanante

Papa Giovanni Paolo II

Destinatari e ambito di applicazione

Tutti i fedeli cattolici

Richiami espliciti ad altre fonti o

Documenti

--

Presupposti, finalità e contenuti                  

La disposizione in commento attribuisce al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi la funzione di aiuto tecnico–giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana, prescrivendo che il medesimo sia “a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica”.

 

 

 

Regolamento del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Artt. 27 e 28

 

Tipologia dell’atto

Regolamento (integrativo del Regolamento generale della Curia Romana del 1 luglio 1999)

Natura

Vincolante

Data di emanazione

--

Autorità emanante

Segreteria di Stato

Destinatari e ambito di applicazione

Membri del Pontificio Consiglio

Richiami espliciti ad altre fonti o

Documenti

- Cost. Ap. Pastor Bonus;

- art. 104 del Regolamento Generale della Curia Romana;

- Artt. 15, 22, 25 e 26 del Regolamento medesimo.

Presupposti, finalità e contenuti                  

Le disposizioni in commento stabiliscono la procedura che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi deve seguire per l’esercizio della funzione di aiuto tecnico–giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana.

Questa assistenza, oltre all’eventuale collaborazione nella preparazione di decreti a carattere legislativo di un Dicastero, per speciale commissione del Legislatore, riguarda sia l’esame dei progetti di decreti generali esecutivi e di istruzioni, sia gli eventuali dubbi di interpretazione ed applicazione della legge in casi concreti, che gli altri Dicasteri pongono al Consiglio, nonché problemi specifici e particolari di carattere disciplinare.

 

 

B) Funzione di esame, sotto l’aspetto giuridico, dei decreti generali degli organismi episcopali:

 

Cost. ap. Pastor Bonus , sulla Curia romana

Art. 157

 

Tipologia dell’atto

Costituzione apostolica

Natura

Vincolante

Data di emanazione

28 giugno 1988

Autorità emanante

Papa Giovanni Paolo II

Destinatari e ambito di applicazione

Tutti i fedeli cattolici

Richiami espliciti ad altre fonti o

Documenti

--

Presupposti, finalità e contenuti

Un’altra funzione che spetta al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, direttamente incidente sulla redazione degli atti della Santa Sede. è l’esame, sotto l’aspetto giuridico, dei decreti generali degli organismi episcopali, che devono essere ad esso sottoposti, per la recognitio da parte del Dicastero competente.

Si tratta, pertanto, di una collaborazione che il Consiglio presta ai Dicasteri della Curia (concretamente le Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli), cui compete nell’ambito rispettivamente delle giurisdizioni ecclesiastiche da essi dipendenti la recognitio o revisione dei decreti generali, di carattere sia legislativo che esecutivo preparati dagli “organismi episcopali”, cioè le Conferenze episcopali ed i Concili particolari, i cui decreti non possono essere legittimamente promulgati se non dopo che siano stati riconosciuti o riveduti dalla Santa Sede.

È prassi delle due Congregazioni sopra accennate inviare i testi di tali decreti generali agli altri Dicasteri, competenti ratione materiae, con preghiera di fare eventuali osservazioni. Dopo l’entrata in vigore della Cost. ap. Pastor Bonus, le medesime Congregazioni inviano anche al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi detti decreti generali, con richiesta di parere tecnico. La ratio iuridica in base alla quale il Consiglio esamina i singoli testi ha un duplice profilo: in primo luogo, di congruenza dei medesimi decreti generali con le leggi universali (a garanzia della communio in regimine); ed in secondo luogo, di correttezza terminologica e concettuale.

Quanto al significato giuridico di questa recognitio, essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si autorizza la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore, senza tuttavia mutare né la natura né l’autore del provvedimento.

 

 

Regolamento del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Artt. 25 e 26

 

Tipologia dell’atto

Regolamento (integrativo del Regolamento generale della Curia Romana del 1 luglio 1999)

Natura

Vincolante

Data di emanazione

--

Autorità emanante

Segreteria di Stato

Destinatari e ambito di applicazione

Membri del Pontificio Consiglio

Richiami espliciti ad altre fonti o

Documenti

- Artt. da 19 a 22 del Regolamento medesimo.

Presupposti, finalità e contenuti                  

Le disposizioni in commento stabiliscono la procedura che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi deve seguire per l’esercizio della funzione di recognitio dei decreti generali degli organismi episcopali.

 

 

 

Uso della lingua latina

 

Cost. ap. Veterum Sapientia, sull'utilizzo della lingua latina negli studi ecclesiastici

 

Tipologia dell’atto

Costituzione apostolica

Natura

Vincolante

Data di emanazione

22 febbraio 1962

Autorità emanante

Papa Giovanni XXIII

Destinatari e ambito di applicazione

Tutti i fedeli cattolici

Richiami espliciti ad altre fonti o

Documenti

--

Presupposti, finalità e contenuti                  

La costituzione apostolica in commento sottolinea  l’opportunità dell’utilizzo della lingua latina per la redazione degli atti della Santa Sede, compresi i testi legislativi.

Si riportano i passi più rilevanti:

 

[…] “la lingua latina ha nobiltà di struttura e di lessico, dato che offre la possibilità di «uno stile conciso, ricco, armonioso, pieno di maestà e di dignità», che singolarmente giova alla chiarezza ed alla gravità.

Per questi motivi la Santa Sede ha gelosamente vegliato sulla conservazione e il progresso della lingua latina e la ritenne degna di usarla essa stessa, «come magnifica veste della dottrina celeste e delle santissime leggi», nell'esercizio del suo magistero, e volle che l'usassero anche i suoi ministri. Infatti questi uomini della Chiesa, ovunque si trovino, usando la lingua di Roma, possono più rapidamente venire a sapere quanto riguarda la Santa Sede ed avere con questa e fra loro più agevole comunicazione. 

 

[…] Pio XI ebbe ad ammonire; egli, essendosi occupato scientificamente dell'argomento, additò chiaramente tre doti di questa lingua, in modo mirabile conformi alla natura della Chiesa: «Infatti la Chiesa, poiché tiene unite nel suo amplesso tutte le genti e durerà fino alla consumazione dei secoli… richiede per sua natura un linguaggio universale, immutabile, non volgare».

 

[…] Ed è necessario che la Chiesa usi una lingua non solo universale, ma anche immutabile. Se, infatti, le verità della Chiesa Cattolica fossero affidate ad alcune o a molte delle lingue moderne che sono sottomesse a continuo mutamento, e delle quali nessuna ha sulle altre maggior autorità e prestigio, ne deriverebbe senza dubbio che, a causa della loro varietà, non sarebbe a molti manifesto con sufficiente precisione e chiarezza il senso di tali verità, né, d'altra parte si disporrebbe di alcuna lingua comune e stabile, con cui confrontare il significato delle altre. Invece, la lingua latina, già da tempo immune da quelle variazioni che l'uso quotidiano del popolo suole introdurre nei vocaboli, deve essere considerata stabile ed immobile, dato che il significato di alcune nuove parole che il progresso, l'interpretazione e la difesa delle verità cristiane richiesero, già da tempo è stato definitivamente acquisito e precisato”. 

 

 

 



* Oltre alle competenze di seguito enumerate, che hanno specifico riguardo alla tecnica legislativa - in particolare al controllo sulla (aiuto nella) redazione degli atti legislativi – il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi si occupa di:

- proporre l’Interpretazione autentica, confermata dall’autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, nonché offrire opportuni ed autorevoli chiarimenti circa il significato della norma, qualora non si configuri un dubbio di diritto tale da richiedere un’interpretazione autentica, seguendo i tradizionali criteri dell’esegesi del testo legale riportati nel. can. 17. Questi chiarimenti possono prendere anche la forma di Dichiarazioni o di Note esplicative (cfr. artt. 154 e 155 cost. ap. Pastor Bonus);

- Giudizio di conformità delle leggi particolari e dei decreti generali emanati dai legislatori inferiori alla Suprema Autorità, con le leggi universali della Chiesa (cfr. Cost. ap. Pastor Bonus, art. 158);

- Altre attività secondo il mandato speciale del Santo Padre e attività promozionali.