Le fonti
del diritto nello Stato della Città del Vaticano
N. LXXI - Legge
sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008
Tipologia dell’atto |
Legge |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
1° ottobre |
Autorità emanante |
Papa Benedetto XVI |
Destinatari e ambito di applicazione |
Erga omnes, con riferimento a le fonti dell’ordinamento vaticano |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- Legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II (abrogata e sostituita dalla presente); - Patti Lateranensi e successivi Accordi; - Codice civile italiano del 16 marzo 1942; - Codex iuris canonici (cann. 76 § 2; 197-199;1268-1270; 1299-1300; 1308-1310); - Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946 e s.m.i.; - Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. 2; - Legge (italiana) 28 dicembre 2001, n. 371; - Legge (italiana) 14 dicembre 1994, n. 227 |
Presupposti, finalità e contenuti |
Il Pontefice approva la legge in commento “per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000”. Vengono, innanzitutto indicate le principali fonti dell’ordinamento vaticano e le relative regole di pubblicazione, entrata in vigore e conservazione (artt. 1 e 2). Molto rilevante è il rinvio operato dall’art. 3 all’applicazione in via residuale delle
fonti dell’ordinamento italiano “nelle
materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. Seguono disposizioni che indicano, più nel dettaglio, la competenza delle fonti vaticane in rapporto a quelle italiane, in materia civile, penale e amministrativa. |
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*
A) Funzione di aiuto tecnico giuridico ai Dicasteri della Curia romana:
Cost. ap. Pastor Bonus ,
sulla Curia romana
Tipologia dell’atto |
Costituzione apostolica |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
28 giugno 1988 |
Autorità emanante |
Papa Giovanni Paolo II |
Destinatari e ambito di applicazione |
Tutti i fedeli cattolici |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
-- |
Presupposti, finalità e contenuti |
La disposizione in commento attribuisce al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi la funzione di aiuto tecnico–giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana, prescrivendo che il medesimo sia “a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica”. |
Regolamento
del Pontificio Consiglio per i testi legislativi
Tipologia dell’atto |
Regolamento (integrativo del Regolamento generale della Curia Romana del 1 luglio 1999) |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
-- |
Autorità emanante |
Segreteria di Stato |
Destinatari e ambito di applicazione |
Membri del Pontificio Consiglio |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- Cost. Ap. Pastor Bonus; - art. 104 del Regolamento Generale della Curia Romana; - Artt. 15, 22, 25 e 26 del Regolamento medesimo. |
Presupposti, finalità e contenuti |
Le disposizioni in commento stabiliscono la procedura che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi deve seguire per l’esercizio della funzione di aiuto tecnico–giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana. Questa assistenza, oltre all’eventuale collaborazione nella preparazione di decreti a carattere legislativo di un Dicastero, per speciale commissione del Legislatore, riguarda sia l’esame dei progetti di decreti generali esecutivi e di istruzioni, sia gli eventuali dubbi di interpretazione ed applicazione della legge in casi concreti, che gli altri Dicasteri pongono al Consiglio, nonché problemi specifici e particolari di carattere disciplinare. |
B) Funzione di esame, sotto l’aspetto giuridico, dei decreti generali degli organismi episcopali:
Cost. ap. Pastor Bonus ,
sulla Curia romana
Tipologia dell’atto |
Costituzione apostolica |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
28 giugno 1988 |
Autorità emanante |
Papa Giovanni Paolo II |
Destinatari e ambito di applicazione |
Tutti i fedeli cattolici |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
-- |
Presupposti, finalità e contenuti |
Un’altra funzione che spetta al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, direttamente incidente sulla redazione degli atti della Santa Sede. è l’esame, sotto l’aspetto giuridico, dei decreti generali degli organismi episcopali, che devono essere ad esso sottoposti, per la recognitio da parte del Dicastero competente. Si tratta, pertanto, di una collaborazione che il Consiglio presta ai Dicasteri della Curia (concretamente le Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli), cui compete nell’ambito rispettivamente delle giurisdizioni ecclesiastiche da essi dipendenti la recognitio o revisione dei decreti generali, di carattere sia legislativo che esecutivo preparati dagli “organismi episcopali”, cioè le Conferenze episcopali ed i Concili particolari, i cui decreti non possono essere legittimamente promulgati se non dopo che siano stati riconosciuti o riveduti dalla Santa Sede. È prassi delle due Congregazioni sopra accennate inviare i testi di tali decreti generali agli altri Dicasteri, competenti ratione materiae, con preghiera di fare eventuali osservazioni. Dopo l’entrata in vigore della Cost. ap. Pastor Bonus, le medesime Congregazioni inviano anche al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi detti decreti generali, con richiesta di parere tecnico. La ratio iuridica in base alla quale il Consiglio esamina i singoli testi ha un duplice profilo: in primo luogo, di congruenza dei medesimi decreti generali con le leggi universali (a garanzia della communio in regimine); ed in secondo luogo, di correttezza terminologica e concettuale. Quanto al significato giuridico di questa recognitio, essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si autorizza la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore, senza tuttavia mutare né la natura né l’autore del provvedimento. |
Regolamento
del Pontificio Consiglio per i testi legislativi
Tipologia dell’atto |
Regolamento (integrativo del Regolamento generale della Curia Romana del 1 luglio 1999) |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
-- |
Autorità emanante |
Segreteria di Stato |
Destinatari e ambito di applicazione |
Membri del Pontificio Consiglio |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- Artt. da |
Presupposti, finalità e contenuti |
Le disposizioni in commento stabiliscono la procedura che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi deve seguire per l’esercizio della funzione di recognitio dei decreti generali degli organismi episcopali. |
Uso della lingua latina
Cost. ap. Veterum Sapientia,
sull'utilizzo della lingua latina negli studi ecclesiastici
* Oltre alle competenze di seguito enumerate, che hanno specifico riguardo alla tecnica legislativa - in particolare al controllo sulla (aiuto nella) redazione degli atti legislativi – il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi si occupa di:
- proporre l’Interpretazione
autentica, confermata dall’autorità pontificia, delle leggi universali
della Chiesa, nonché offrire opportuni ed autorevoli chiarimenti circa
il significato della norma, qualora non si configuri un dubbio di diritto tale
da richiedere un’interpretazione autentica, seguendo i tradizionali criteri
dell’esegesi del testo legale riportati nel. can. 17. Questi chiarimenti
possono prendere anche la forma di Dichiarazioni o di Note
esplicative (cfr. artt. 154 e 155 cost. ap. Pastor Bonus);
- Giudizio di conformità delle leggi particolari e dei decreti generali emanati dai legislatori inferiori alla Suprema Autorità, con le leggi universali della Chiesa (cfr. Cost. ap. Pastor Bonus, art. 158);
- Altre attività secondo il mandato speciale del Santo Padre e attività promozionali.