Articolo
27 Regolamento parlamentare dell'Assemblea Nazionale slovena (Državni Zbor)
Tipologia dell'atto |
Regolamento parlamentare
Assemblea Nazionale slovena (Državni Zbor) |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
2 aprile 2002 (modificato da
ultimo nel 2007) |
Autorità emanante |
Parlamento |
Destinatari e ambito di applicazione |
Parlamento |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- |
Presupposti, finalità e contenuti |
L'articolo disciplina le funzioni
del Servizio legislativo e giuridico dell'Assemblea Nazionale e le modalità
di nomina del suo responsabile |
Articolo
115 Regolamento parlamentare dell'Assemblea Nazionale slovena (Državni Zbor)
Tipologia dell'atto |
Regolamento parlamentare
Assemblea Nazionale slovena (Državni Zbor) |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
2 aprile 2002 (modificato da
ultimo nel 2007) |
Autorità emanante |
Parlamento |
Destinatari e ambito di applicazione |
Parlamento |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- |
Presupposti, finalità e contenuti |
L'articolo prescrive alcuni
requisiti dei progetti di legge (comma 1), posti come condizione per la
procedibilità del loro esame (comma 3): il titolo della legge, l'introduzione
(comma 2), il testo degli articoli e la motivazione (comma 7). L'articolo
prevede inoltre disposizioni circa l'uso delle forme maschili e femminili dei
sostantivi contenuti nel testo degli articoli (comma 4) e circa la
presentazione di proposte di modifica di leggi vigenti (commi 5 e 6). |
Articolo
141 Regolamento parlamentare dell'Assemblea Nazionale slovena (Državni Zbor)
Tipologia dell'atto |
Regolamento parlamentare
Assemblea Nazionale slovena (Državni Zbor) |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
2 aprile 2002 (modificato da
ultimo nel 2007) |
Autorità emanante |
Parlamento |
Destinatari e ambito di applicazione |
Parlamento |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- |
Presupposti, finalità e contenuti |
L'articolo, oltre a disciplinare
il voto finale dell'Assemblea Nazionale sui progetti di legge (comma 1), prescrive che, sulla base delle decisioni
dell'Assemblea Nazionale, è compito del Servizio legislativo e giuridico la
predisposizione del testo finale della legge (comma 3). |
Provvedimento (ordinance) istitutivo del Government Office for Legislation
Tipologia dell'atto |
Provvedimento organizzativo del Governo |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
13 dicembre 2006 |
Autorità emanante |
Primo Ministro |
Destinatari e ambito di applicazione |
Governo |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
- |
Presupposti, finalità e contenuti |
L'atto istituisce e disciplina il
Government Office for Legislation,
il Dipartimento governativo preposto all'esame degli atti normativi
governativi ed al coordinamento tra Ministeri prima del loro esame da parte
del Governo. |
(Modifiche
al) Regolamento di procedura del Governo
Tipologia dell'atto |
(Modifiche al) Regolamento di
procedura del Governo |
Natura |
Vincolante |
Data di emanazione |
2 marzo 2006 |
Autorità emanante |
Governo |
Destinatari e ambito di applicazione |
Governo |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
Regolamento di procedura del Governo
approvato nel 2001 e modificato, da ultimo, nel 2004 |
Presupposti, finalità e contenuti |
L'atto modifica il Regolamento di
procedura del Governo, novellando, tra l'altro, l'articolo 8. La novella
dispone che i progetti di legge del Governo comprendono una lettera di
accompagnamento in cui, in particolare, il Governo assicura che è stata
svolta la valutazione dell'impatto (impact assessment)
dei progetti in ambito finanziario, amministrativo, giuridico, giudiziario,
economico, ambientale e sociale. |
Linee guida (instructions)
per l'attuazione del Regolamento di procedura del Governo
Tipologia dell'atto |
Atto d’indirizzo |
Natura |
Non vincolante |
Data di emanazione |
4 gennaio 2007 |
Autorità emanante |
Segretario generale del Governo |
Destinatari e ambito di applicazione |
Ministri |
Richiami espliciti ad altre fonti o Documenti |
Art. 8 Regolamento di procedura
del Governo |
Presupposti, finalità e contenuti |
L'atto d'indirizzo disciplina,
secondo i modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3, la forma ed il contenuto
della lettera di accompagnamento ai progetti di legge del Governo, di cui al
novellato articolo 8 del Regolamento di procedura del Governo. Attraverso
tale lettera di accompagnamento il Governo illustra la valutazione
dell'impatto (impact assessment) dei
progetti in ambito finanziario, amministrativo, giuridico, giudiziario,
economico, ambientale e sociale. |