Regione Lombardia
Atti normativi e regolamentari di
sistema
Tipologia dell’atto |
Legge statutaria |
Autorità emanante |
Consiglio regione Lombardia |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’art. 40
facoltizza il Consiglio regionale a disporre il riordino normativo di una
materia determinata, individuando atti e principi e criteri direttivi di
riordino, impegnando il Presidente della Regione a presentare una proposta di
legge, che poi sarà soggetta alla sola votazione finale. L’art. 44 disciplina
che i testi normativi debbano essere improntati principi di chiarezza,
semplicità e rispetto della qualità della normazione. Rinvia alla legge per
quanto riguarda la determinazione dei casi in cui sono richieste ATN e AIR. L’art. 45 istituisce
il Comitato paritetico di controllo e valutazione (si veda Organi e apparati). |
Modifiche significative intervenute |
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Legge regionale 9 marzo 2006,
n. 7
(“Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regione Lombardia |
Presupposti, finalità e contenuti |
La legge prescrive i principi,
le caratteristiche e le modalità di redazione dei testi unici (affidata a un
gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle
strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale). |
Modifiche significative intervenute |
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Capo XI e XII Regolamento
interno del 9 giugno 2009, n. VIII/840 |
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Tipologia dell’atto |
Regolamento interno |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’art. 105 introduce
i principi sulla qualità della normazione e la possibilità per i consiglieri
di chiedere pareri a strutture consiliari e uffici. L’art. 106 disciplina
la possibilità incaricare il Presidente della Regione di presentare un
progetto di legge di riordino normativo che tenga conto dei principi e delle
direttive indicate dal Consiglio. Il progetto di legge non è suscettibile di
emendamenti in Consiglio e di abbinamenti. L’art. 107 introduce
la possibilità di porre in essere testi unici meramente compilativi al fine
di riordinare e semplificare la normativa. Eventuali disposizioni innovative
in sede di esame vengono stralciate. L’art. 107-bis disciplina la legge di
semplificazione annuale, che può contenere altresì disposizioni relative alla
delegificazione, alla deregolamentazione, all'AIR e allo sfoltimento
legislativo. Gli artt.
110 e 111 definiscono rispettiva le clausole e le missioni valutative, che possono
essere proposte dal Comitato paritetico di controllo e valutazione. |
Modifiche significative intervenute |
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Art. 1, comma 3 e 3-bis Legge regionale 8 luglio 2014 , n. 19 (“Disposizioni per la razionalizzazione di
interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e
territoriale”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regione |
Presupposti, finalità e contenuti |
Il comma 3
prescrive che in attuazione dell’“Agenda Lombardia Semplice” il Presidente
della Regione deve presentare annualmente al Consiglio regionale un progetto
di legge di revisione normativa e di semplificazione, che può contenere
esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o
specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, nonché disposizioni di
semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché
disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione. Il comma 3-bis rinvia a particolari modalità di
approvazione contenute nel Regolamento del Consiglio regionale. |
Modifiche significative intervenute |
L’articolo è
stato interamente novellato dall’art. 22 della Legge
regionale 10 agosto 2017,
n. 22. |
Altri atti
Base normativa |
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Tipologia dell’atto |
Delibera giunta regionale |
Data di emanazione |
2014 |
Autorità emanante |
Giunta regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
Documento
programmatico adottato dalla Giunta regionale delineante le strategie – tra
l’altro in tema di semplificazione normativa – che la Regione intende seguire
nel corso della legislatura. |
Organi e apparati
Comitato
paritetico di controllo e valutazione |
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Base normativa |
Art.
45 Statuto regionale; art.
108 e 109 regolamento consiliare |
Composizione |
Numero pari
di membri non superiore a otto, garantendo una rappresentanza paritaria tra
maggioranza e opposizione nonché la presenza di entrambi i generi. Sono
esclusi assessori, sottosegretari, presidente di commissione e consiglieri
nominati presso gli enti del sistema regionale. |
Funzioni |
Il Comitato
propone clausole e missioni valutative, esprime pareri in merito alla
formulazione delle norme per il controllo dell’attuazione delle leggi e la
valutazione degli effetti delle politiche regionali, verifica i rispetti
degli obblighi informativi verso il Consiglio. |
Collegamenti
significativi
Ø Bollettino
ufficiale della Regione
Ø Raccolta
normativa della regione Lombardia
Ø Comitato
paritetico di controllo e valutazione