Regione Lombardia

 

 

 

Atti normativi e regolamentari di sistema

 

Art. 40, 44 e 45 Statuto regionale

Tipologia dell’atto

Legge statutaria

Autorità emanante

Consiglio regione Lombardia

Presupposti, finalità e contenuti

L’art. 40 facoltizza il Consiglio regionale a disporre il riordino normativo di una materia determinata, individuando atti e principi e criteri direttivi di riordino, impegnando il Presidente della Regione a presentare una proposta di legge, che poi sarà soggetta alla sola votazione finale.

L’art. 44 disciplina che i testi normativi debbano essere improntati principi di chiarezza, semplicità e rispetto della qualità della normazione. Rinvia alla legge per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui sono richieste ATN e AIR.

L’art. 45 istituisce il Comitato paritetico di controllo e valutazione (si veda Organi e apparati).

Modifiche significative intervenute


 

 

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (“Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regione Lombardia

Presupposti, finalità e contenuti

La legge prescrive i principi, le caratteristiche e le modalità di redazione dei testi unici (affidata a un gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Modifiche significative intervenute


 

 

Capo XI e XII Regolamento interno del 9 giugno 2009, n. VIII/840

Tipologia dell’atto

Regolamento interno

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

L’art. 105 introduce i principi sulla qualità della normazione e la possibilità per i consiglieri di chiedere pareri a strutture consiliari e uffici.

L’art. 106 disciplina la possibilità incaricare il Presidente della Regione di presentare un progetto di legge di riordino normativo che tenga conto dei principi e delle direttive indicate dal Consiglio. Il progetto di legge non è suscettibile di emendamenti in Consiglio e di abbinamenti.

L’art. 107 introduce la possibilità di porre in essere testi unici meramente compilativi al fine di riordinare e semplificare la normativa. Eventuali disposizioni innovative in sede di esame vengono stralciate.

L’art. 107-bis disciplina la legge di semplificazione annuale, che può contenere altresì disposizioni relative alla delegificazione, alla deregolamentazione, all'AIR e allo sfoltimento legislativo.

Gli artt. 110 e 111 definiscono rispettiva le clausole e le missioni valutative, che possono essere proposte dal Comitato paritetico di controllo e valutazione.

Modifiche significative intervenute


 

 

Art. 1, comma 3 e 3-bis Legge regionale 8 luglio 2014 , n. 19 (“Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regione

Presupposti, finalità e contenuti

Il comma 3 prescrive che in attuazione dell’“Agenda Lombardia Semplice” il Presidente della Regione deve presentare annualmente al Consiglio regionale un progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione, che può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, nonché disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione.

Il comma 3-bis rinvia a particolari modalità di approvazione contenute nel Regolamento del Consiglio regionale.

Modifiche significative intervenute

L’articolo è stato interamente novellato dall’art. 22 della Legge regionale 10 agosto 2017, n. 22.

 

 

Altri atti

 

Agenda Lombardia Semplice X legislatura

Base normativa

Art. 1, comma 3 Legge regionale 8 luglio 2014, n. 19

Tipologia dell’atto

Delibera giunta regionale

Data di emanazione

2014

Autorità emanante

Giunta regionale

Presupposti, finalità e contenuti

Documento programmatico adottato dalla Giunta regionale delineante le strategie – tra l’altro in tema di semplificazione normativa – che la Regione intende seguire nel corso della legislatura.

 

 

Organi e apparati

 

Comitato paritetico di controllo e valutazione

Base normativa

Art. 45 Statuto regionale; art. 108 e 109 regolamento consiliare

Composizione

Numero pari di membri non superiore a otto, garantendo una rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione nonché la presenza di entrambi i generi. Sono esclusi assessori, sottosegretari, presidente di commissione e consiglieri nominati presso gli enti del sistema regionale.

Funzioni

Il Comitato propone clausole e missioni valutative, esprime pareri in merito alla formulazione delle norme per il controllo dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, verifica i rispetti degli obblighi informativi verso il Consiglio.

 

 

Collegamenti significativi

 

 

Ø  Bollettino ufficiale della Regione

 

Ø  Raccolta normativa della regione Lombardia

 

Ø  Rapporti sulla legislazione

 

Ø  Comitato paritetico di controllo e valutazione