Regione Lazio

 

 Lazio – Stemma

 

 

Atti legislativi e regolamentari di sistema

 

Art. 36, Statuto regionale

Tipologia dell’atto

Legge statutaria

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

Tale articolo (che apre la Sezione IV, rubricata “La funzione legislativa”) demanda al regolamento dei lavori del Consiglio la disciplina sulla verifica della qualità della redazione normativa (comma 2) e alla Giunta la predisposizione e l’aggiornamento dei testi unici a carattere compilativo (comma 3), i quali possono essere modificati, integrati e derogati solo espressamente (comma 4).

Modifiche significative intervenute


 

 

Legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (“Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

 

 

 

 

La legge introduce specifiche disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale, rimettendo alla Giunta regionale un intervento annuale di semplificazione normativa attraverso la presentazione di un'apposita proposta di legge; il riordino e la semplificazione delle leggi regionale medianti testi unici; l’adozione di regolamenti autorizzati per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale. A ciò si aggiunge un importane intervento di semplificazione normativa attuato mediante l'abrogazione espressa di numerose leggi regionali e disposizioni legislative, suddivise per materia ed elencate negli allegati alla legge.

Modifiche significative intervenute


 

 

Titolo V, Capo II, Sezione I-bis, Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”)

Tipologia dell’atto

Regolamento di organizzazione

Autorità emanante

Giunta regionale

Presupposti, finalità e contenuti

La sezione (rubricata “Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell’attività regolamentare”) contiene diverse disposizioni in tema di analisi e valutazione di impatto della normazione. In particolare disciplina l’AIR, la VIR, il loro raccordo e supporto, la manutenzione e il riordino della normativa regionale, le clausole valutative, nonché le consultazioni di soggetti destinatari o coinvolti nell’intervento.

L’allegato F-bis al regolamento contiene lo schema di relazione AIR e la griglia metodologica per la stesura della relazione VIR.

Modifiche significative intervenute


 

 

Organi e apparati

 

Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Base normativa

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 7

Composizione

Il Comitato, istituito presso il Consiglio regionale, è composto da 10 consiglieri regionali, rappresentanti in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati – entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale – con decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi. Essi durano in carica 30 mesi, al termine dei quali possono essere confermati, garantendo l’alternanza tra opposizione e maggioranza alla carica di presidente.

Funzioni

Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio dell’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, tra cui: formulare proposte alle commissioni consiliari permanenti per l’inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge; esprimere pareri (non vincolanti) alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali, anche in ordine alla qualità delle proposte di legge, tenendo conto della loro omogeneità, semplicità e chiarezza nella formulazione; attivare, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali ed esaminarne gli esiti; collaborare con le commissioni consiliari permanenti nell’attività di verifica dell’attuazione di leggi.

 

 

Comitato per la legislazione

Base normativa

Art. 7-bis, Regolamento regionale n. 17 del 2005 (introdotto dall’art. 3 del regolamento regionale n. 7 del 2013)

Composizione

Il Comitato, istituito presso la Giunta regionale, è composto da un massimo di 8 membri, nominati con decreto del Presidente della Regione tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici, oltre che dal responsabile dell'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la cui Struttura garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Comitato stesso. Partecipano ai lavori il Segretariato Generale, il Capo di Gabinetto e il Vicesegretario Generale.

Funzioni

Il Comitato esercita funzioni di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini del procedimento di approvazione delle leggi regionali, tra cui: promuovere attività volte alla semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale ed esprimere pareri sull’abrogazione di norme desuete o disapplicate, sulle leggi di riordino o manutenzione della normativa vigente, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l’adozione di testi unici, nonché proposte per l’inserimento nei testi unici di apposite clausole valutative; collaborare alla stesura del rapporto annuale della legislazione regionale, evidenziando i risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia; predisporre annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR.

 

 

Collegamenti significativi

 

Ø  Banca dati atti normativi

 

Ø  Bollettino ufficiale