Regione Lazio
Atti
legislativi e regolamentari di sistema
Tipologia dell’atto |
Legge statutaria |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
Tale
articolo (che apre la Sezione IV, rubricata “La funzione legislativa”) demanda
al regolamento dei lavori del Consiglio la disciplina sulla verifica della
qualità della redazione normativa (comma 2) e alla Giunta la predisposizione
e l’aggiornamento dei testi unici a carattere compilativo (comma 3), i quali
possono essere modificati, integrati e derogati solo espressamente (comma 4).
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Modifiche significative intervenute |
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Legge regionale 20 giugno 2017,
n. 6
(“Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione
espressa di leggi regionali”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
La legge introduce
specifiche disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale,
rimettendo alla Giunta regionale un intervento annuale di semplificazione
normativa attraverso la presentazione di un'apposita proposta di legge; il
riordino e la semplificazione delle leggi regionale medianti testi unici;
l’adozione di regolamenti autorizzati per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale. A ciò si
aggiunge un importane intervento di semplificazione normativa attuato
mediante l'abrogazione espressa di numerose leggi regionali e disposizioni
legislative, suddivise per materia ed elencate negli allegati alla legge. |
Modifiche significative intervenute |
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Titolo V, Capo II, Sezione I-bis, Regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1
(“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale”) |
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Tipologia dell’atto |
Regolamento di organizzazione |
Autorità emanante |
Giunta regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
La sezione
(rubricata “Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della
Giunta regionale e dell’attività regolamentare”) contiene diverse
disposizioni in tema di analisi e valutazione di impatto della normazione. In
particolare disciplina l’AIR, la VIR, il loro raccordo e supporto, la
manutenzione e il riordino della normativa regionale, le clausole valutative,
nonché le consultazioni di soggetti destinatari o coinvolti nell’intervento. L’allegato F-bis al regolamento contiene lo schema
di relazione AIR e la griglia metodologica per la stesura della relazione
VIR. |
Modifiche significative intervenute |
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Organi
e apparati
Base normativa |
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Composizione |
Il Comitato, istituito presso
il Consiglio regionale, è composto da 10 consiglieri regionali, rappresentanti
in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione,
nominati – entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale – con
decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di
entrambi i generi. Essi durano in carica 30 mesi, al termine dei quali
possono essere confermati, garantendo l’alternanza tra opposizione e
maggioranza alla carica di presidente. |
Funzioni |
Il Comitato svolge funzioni di
monitoraggio dell’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle
politiche regionali, tra cui: formulare proposte alle commissioni consiliari
permanenti per l’inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge;
esprimere pareri (non vincolanti) alle commissioni consiliari permanenti in
merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio
dell’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche
regionali, anche in ordine alla qualità delle proposte di legge, tenendo
conto della loro omogeneità, semplicità e chiarezza nella formulazione;
attivare, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, lo
svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali
ed esaminarne gli esiti; collaborare con le commissioni consiliari permanenti
nell’attività di verifica dell’attuazione di leggi. |
Base normativa |
Art.
7-bis, Regolamento regionale n. 17
del 2005 (introdotto dall’art. 3 del regolamento
regionale n. 7 del 2013) |
Composizione |
Il Comitato, istituito presso
la Giunta regionale, è composto da un massimo di 8 membri, nominati con
decreto del Presidente della Regione tra professori e ricercatori
universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di
Stato e dirigenti pubblici, oltre che dal responsabile dell'Ufficio
legislativo del Segretariato generale, la cui Struttura garantisce il
supporto tecnico e amministrativo al Comitato stesso. Partecipano ai lavori
il Segretariato Generale, il Capo di Gabinetto e il Vicesegretario Generale. |
Funzioni |
Il Comitato esercita funzioni
di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini del procedimento
di approvazione delle leggi regionali, tra cui: promuovere attività volte
alla semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale ed esprimere pareri
sull’abrogazione di norme desuete o disapplicate, sulle leggi di riordino o
manutenzione della normativa vigente, formulando proposte in merito alla
individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l’adozione
di testi unici, nonché proposte per l’inserimento nei testi unici di apposite
clausole valutative; collaborare alla stesura del rapporto annuale della
legislazione regionale, evidenziando i risultati della produzione legislativa
in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità,
semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia;
predisporre annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell'AIR e
della VIR. |
Collegamenti
significativi