Provincia autonoma di Bolzano
Atti legislativi e regolamentari
di sistema
Art. 86, commi 3 e 4
Regolamento interno del 12 maggio 1993, n. 4 |
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Tipologia dell’atto |
Regolamento interno |
Autorità emanante |
Consiglio della Provincia |
Presupposti, finalità e contenuti |
Il comma,
inserito nell’articolo sull’iniziativa legislativa, prevede che l’articolato
debba essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica
legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione ai fini della
massima leggibilità del testo. Entrando nel
dettaglio il comma prescrive che i singoli articoli debbano essere brevi ed
evitare plurime disposizioni non in rapporto diretto tra loro. Le
disposizioni devono altresì avere una propria autonomia concettuale secondo i
criteri di una progressione logica degli argomenti trattati. Il comma
seguente attribuisce all’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio la
verifica del rispetto delle prescrizioni, attribuendogli la facoltà di
proporre modifiche al presidente della commissione e del Consiglio. |
Modifiche significative intervenute |
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Altri atti
Circolare del 2 gennaio 1997 (“Direttive di
tecnica legislativa”) |
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Tipologia dell’atto |
Circolare |
Data di emanazione |
1997 |
Autorità emanante |
Direttore
generale della Provincia autonoma (redatto dall’Avvocatura della Provincia) |
Presupposti, finalità e contenuti |
La circolare
offre direttive onde fissare criteri uniformi di struttura e di forma dei
testi normativi. In
particolare prevede disposizioni sul linguaggio normativo (che dev’essere
breve e semplice, chiaro, completo e univoco), sulle regole ortografiche, la
strutturazione dell’atto normativo (tra le previsioni, quelle per cui l’atto
debba avere titolo conciso e pregnante, esplicitare l’oggetto normativo e
evitare riferimento ad altri atti, essere ripartibile in capi e titoli). Si prescrive
altresì che l’unità di testo minimo sostitutivo sia il comma, che nelle note
al testo normativo modificativo pubblicando debba essere riportato il testo
dell’articolo aggiornato, e che qualora si vogliano inserire più di due
articoli anziché usare gli avverbi numerali latini si riscriva la legge. Si
suggerisce inoltre di evitare l’abrogazione innominata (del tipo “tutte le
disposizioni incompatibili sono abrogate…”) preferendo una puntuale
individuale dell’abrogazione. Con riguardo
ai testi unici si dispone che se privi di valore di legge, in quanto
meramente ricognitivi, non sia necessaria un’espressa autorizzazione data per
legge. |
Circolare dell’8 febbraio 2001 (“Circolare in materia di redazione ed
inoltro di proposte di deliberazione della Giunta provinciale”) |
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Tipologia dell’atto |
Circolare |
Data di emanazione |
2001 |
Autorità emanante |
Direttore generale della Provincia
autonoma |
Presupposti, finalità e contenuti |
La circolare
contiene regole in materia di redazione e inoltro di proposte di
deliberazione della Giunta regionale, fornendo elementi sugli aspetti formali
del drafting. |
Circolare del 24 febbraio 2012 (“Direttive per
il rispetto del genere nei testi dell’Amministrazione provinciale”) |
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Tipologia dell’atto |
Circolare |
Data di emanazione |
2012 |
Autorità emanante |
Direttore
generale della Provincia autonoma |
Presupposti, finalità e contenuti |
La circolare
prescrive l’adozione di un linguaggio che valorizzi l’identità di genere
ricorrendo alla differenziazione, riferendosi pertanto a donne e uomini
usando il rispettivo genere grammaticale. Il testo si
prende altresì cura di disciplinare i casi particolari che possono
verificarsi in ragione del bilinguismo, con riferimento all’esistenza di
termini neutri in una delle lingue e non nell’altra. Si veda a
tal proposito la speculare
circolare redatta in lingua tedesca. |
Collegamenti significativi