Provincia autonoma di Bolzano

 

 

 

Atti legislativi e regolamentari di sistema

 

 

Art. 86, commi 3 e 4 Regolamento interno del 12 maggio 1993, n. 4

Tipologia dell’atto

Regolamento interno

Autorità emanante

Consiglio della Provincia

Presupposti, finalità e contenuti

Il comma, inserito nell’articolo sull’iniziativa legislativa, prevede che l’articolato debba essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione ai fini della massima leggibilità del testo.

Entrando nel dettaglio il comma prescrive che i singoli articoli debbano essere brevi ed evitare plurime disposizioni non in rapporto diretto tra loro. Le disposizioni devono altresì avere una propria autonomia concettuale secondo i criteri di una progressione logica degli argomenti trattati.

Il comma seguente attribuisce all’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio la verifica del rispetto delle prescrizioni, attribuendogli la facoltà di proporre modifiche al presidente della commissione e del Consiglio.

Modifiche significative intervenute


 

 

Altri atti

 

 

Circolare del 2 gennaio 1997 (“Direttive di tecnica legislativa”)

Tipologia dell’atto

Circolare

Data di emanazione

1997

Autorità emanante

Direttore generale della Provincia autonoma (redatto dall’Avvocatura della Provincia)

Presupposti, finalità e contenuti

La circolare offre direttive onde fissare criteri uniformi di struttura e di forma dei testi normativi.

In particolare prevede disposizioni sul linguaggio normativo (che dev’essere breve e semplice, chiaro, completo e univoco), sulle regole ortografiche, la strutturazione dell’atto normativo (tra le previsioni, quelle per cui l’atto debba avere titolo conciso e pregnante, esplicitare l’oggetto normativo e evitare riferimento ad altri atti, essere ripartibile in capi e titoli).

Si prescrive altresì che l’unità di testo minimo sostitutivo sia il comma, che nelle note al testo normativo modificativo pubblicando debba essere riportato il testo dell’articolo aggiornato, e che qualora si vogliano inserire più di due articoli anziché usare gli avverbi numerali latini si riscriva la legge.

Si suggerisce inoltre di evitare l’abrogazione innominata (del tipo “tutte le disposizioni incompatibili sono abrogate…”) preferendo una puntuale individuale dell’abrogazione.

Con riguardo ai testi unici si dispone che se privi di valore di legge, in quanto meramente ricognitivi, non sia necessaria un’espressa autorizzazione data per legge.

 

 

 

Circolare dell’8 febbraio 2001 (“Circolare in materia di redazione ed inoltro di proposte di deliberazione della Giunta provinciale”)

Tipologia dell’atto

Circolare

Data di emanazione

2001

Autorità emanante

Direttore generale della Provincia autonoma

Presupposti, finalità e contenuti

La circolare contiene regole in materia di redazione e inoltro di proposte di deliberazione della Giunta regionale, fornendo elementi sugli aspetti formali del drafting.

 

 

 

Circolare del 24 febbraio 2012 (“Direttive per il rispetto del genere nei testi dell’Amministrazione provinciale”)

Tipologia dell’atto

Circolare

Data di emanazione

2012

Autorità emanante

Direttore generale della Provincia autonoma

Presupposti, finalità e contenuti

La circolare prescrive l’adozione di un linguaggio che valorizzi l’identità di genere ricorrendo alla differenziazione, riferendosi pertanto a donne e uomini usando il rispettivo genere grammaticale.

Il testo si prende altresì cura di disciplinare i casi particolari che possono verificarsi in ragione del bilinguismo, con riferimento all’esistenza di termini neutri in una delle lingue e non nell’altra.

Si veda a tal proposito la speculare circolare redatta in lingua tedesca.

 

 

Collegamenti significativi

 

 

Ø  Bollettino ufficiale regionale

Ø  Raccolta normativa della Provincia