Regione Abruzzo
Atti
legislativi e regolamentari di sistema
Tipologia dell’atto |
Legge statutaria |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
Tale
articolo (rubricato “La qualità delle norme e dei Testi unici”) dispone i
principi di chiarezza e di semplicità nella formulazione dei testi normativi
e fa rinvio alle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione
per la redazione di testi unici regionali. |
Modifiche significative intervenute |
Articolo
modificato dall’art. 8, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio
2012, n. 1. |
Art. 3, Legge regionale 8
agosto 2012, n. 40
(“Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
L’articolo (rubricato “Statuto
delle imprese”), al comma 3, dispone che la Regione valuti l’impatto delle
iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, prima della loro
adozione, attraverso una serie di attività ivi elencate. |
Modifiche significative intervenute |
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Legge regionale 10 agosto 2010,
n. 26
(“Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione”) |
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Tipologia dell’atto |
Legge regionale |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
La legge
persegue l’obiettivo generale del miglioramento della qualità della
normazione nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 (chiarezza, semplicità
ed omogeneità dei testi normativi; rispetto delle regole di tecnica
legislativa; qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi
perseguiti ecc.) e mediante l’utilizzo degli strumenti di cui all’articolo 3
(ATN, AIR, VIR ecc.). Il predetto obiettivo deve essere raggiunto
sinergicamente da tutti i soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel
procedimento normativo. |
Modifiche significative intervenute |
Art. 6-bis (“AIR e analisi di fattibilità”)
inserito dall'art. 29, comma 1, legge
regionale 20 agosto 2015, n. 22. |
Art. 57, Regolamento interno
per i lavori del Consiglio regionale |
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Tipologia dell’atto |
Regolamento interno |
Autorità emanante |
Consiglio regionale |
Presupposti, finalità e contenuti |
Tale
articolo (rubricato “Qualità della normazione”) elenca principi e regole cui
deve ispirarsi l’attività normativa e incarica il Presidente del Consiglio di
assicurarne il rispetto. L’articolo fa, altresì, rinvio alle disposizioni del
Manuale contenente “Regole e suggerimenti per la redazione degli atti
normativi”. |
Modifiche significative intervenute |
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Organi
e apparati
Base normativa |
Art.
27, Statuto regionale; Art.
18, legge regionale n. 26 del 2010; Art.
121, Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. |
Composizione |
Il Comitato è composto da 6
consiglieri regionali, di cui 3 designati dai Gruppi di maggioranza e 3 dai
Gruppi di minoranza; tali Gruppi, inoltre, indicano, rispettivamente, il
Presidente e il vice Presidente del Comitato. |
Funzioni |
Il Comitato svolge una serie di
funzioni, elencate al comma 5 dell’art. 121 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale, finalizzate al miglioramento della qualità
della normazione e all’esercizio della funzione consiliare di controllo
sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche
regionali. Tra queste vi sono la formulazione di proposte per l’inserimento
nei progetti di legge di clausole valutative, l’espressione di pareri alle
commissioni in merito a tali clausole, la verifica del rispetto degli
obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, l’esame
dei contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e la
comunicazione dei relativi esiti. |
Collegamenti
significativi
Ø
Rapporti
sullo stato della legislazione
Ø
Sezione
“Qualità della normazione”, Vademecum del
Consigliere regionale