Regione Abruzzo

 

 

 

 

Atti legislativi e regolamentari di sistema

 

Art. 40, Statuto regionale

Tipologia dell’atto

Legge statutaria

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

Tale articolo (rubricato “La qualità delle norme e dei Testi unici”) dispone i principi di chiarezza e di semplicità nella formulazione dei testi normativi e fa rinvio alle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione per la redazione di testi unici regionali.

Modifiche significative intervenute

Articolo modificato dall’art. 8, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

 

 

Art. 3, Legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (“Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

L’articolo (rubricato “Statuto delle imprese”), al comma 3, dispone che la Regione valuti l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso una serie di attività ivi elencate.

Modifiche significative intervenute


 

 

Legge regionale 10 agosto 2010, n. 26 (“Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”)

Tipologia dell’atto

Legge regionale

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

 

 

 

 

La legge persegue l’obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 (chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi; rispetto delle regole di tecnica legislativa; qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti ecc.) e mediante l’utilizzo degli strumenti di cui all’articolo 3 (ATN, AIR, VIR ecc.). Il predetto obiettivo deve essere raggiunto sinergicamente da tutti i soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo.

Modifiche significative intervenute

Art. 6-bis (“AIR e analisi di fattibilità”) inserito dall'art. 29, comma 1, legge regionale 20 agosto 2015, n. 22.

 

 

Art. 57, Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Tipologia dell’atto

Regolamento interno

Autorità emanante

Consiglio regionale

Presupposti, finalità e contenuti

Tale articolo (rubricato “Qualità della normazione”) elenca principi e regole cui deve ispirarsi l’attività normativa e incarica il Presidente del Consiglio di assicurarne il rispetto. L’articolo fa, altresì, rinvio alle disposizioni del Manuale contenente “Regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi”.

Modifiche significative intervenute


 

 

Organi e apparati

 

Comitato per la legislazione

Base normativa

Art. 27, Statuto regionale; Art. 18, legge regionale n. 26 del 2010; Art. 121, Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Composizione

Il Comitato è composto da 6 consiglieri regionali, di cui 3 designati dai Gruppi di maggioranza e 3 dai Gruppi di minoranza; tali Gruppi, inoltre, indicano, rispettivamente, il Presidente e il vice Presidente del Comitato.

Funzioni

Il Comitato svolge una serie di funzioni, elencate al comma 5 dell’art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, finalizzate al miglioramento della qualità della normazione e all’esercizio della funzione consiliare di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. Tra queste vi sono la formulazione di proposte per l’inserimento nei progetti di legge di clausole valutative, l’espressione di pareri alle commissioni in merito a tali clausole, la verifica del rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, l’esame dei contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e la comunicazione dei relativi esiti.

 

 

Collegamenti significativi

 

Ø  Banca dati atti normativi

 

Ø  Bollettino ufficiale

 

Ø  Rapporti sullo stato della legislazione

 

Ø  Sezione “Qualità della normazione”, Vademecum del Consigliere regionale