DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n.212 Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0017)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

b) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007;

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, presso il tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento «recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in data 4 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008, recante la «disciplina attuativa dell'analisi

dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8 aprile 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 2008;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 2

Ambito di applicazione della VIR

 

1. La VIR e' effettuata sugli atti normativi in merito ai quali e' stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche', anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.

2. Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non e' stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

3. Competente a svolgere la VIR e' l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, e' competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.

4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attività di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse e' data comunicazione al Consiglio dei Ministri.

5. L'esenzione dalla VIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

 

Art. 3

Contenuti della VIR

 

1. La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili:

 a) raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;

 b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;

 c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;

 d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo;

 e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso;

 f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa;

 g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative;

 h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che riassume:

 a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;

 b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;

 c) le principali criticità emerse;

 d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

3. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento.

 

Art. 4

Relazione VIR

 

1. La verifica e' documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

2. Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e può richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento.

3. L'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un'adeguata pubblicità alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell'amministrazione.

 

Art. 5

Metodi di analisi e modelli di VIR

 

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.

2. Le amministrazioni possono effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l'attività di verifica sui profili di cui all'articolo 3, comma 2.

3. In sede di prima applicazione, la relazione VIR e' redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A.

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 128

Allegato