DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n.212 Regolamento recante disciplina attuativa
della verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, della legge 28 novembre
2005, n. 246. (10G0017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività
di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
successive modificazioni;
Vista la legge 28
novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 14,
comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti:
a) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei
casi di effettuazione della VIR;
b) i criteri ed
i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma
10;
Visto l'articolo
5, comma 2, della legge 8
marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;
Visto l'articolo
6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo
11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e
successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17;
Visto il
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1,
che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di
indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la
qualità della regolazione;
Visto l'accordo
fra Governo, regioni e autonomie locali in
materia di semplificazione e
miglioramento della qualità della
regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/CU),
del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2007;
Visto il Piano di
azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 15
giugno 2007;
Vista la
deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e
la qualità della regolazione,
adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, presso il tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio
2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento «recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) ai sensi dell'articolo 14, comma
5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in
data 4 dicembre 2007;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 settembre 2008, n.
170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 3 novembre 2008, recante la «disciplina attuativa dell'analisi
dell'impatto della regolamentazione
(AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n.
246»;
Vista la
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009
«Istruttoria degli atti
normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8
aprile 2009;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22
settembre 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre
2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito
VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella
stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e
delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione della VIR
1. La VIR e' effettuata sugli atti
normativi in merito ai quali e' stata
svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in
vigore, nonche', anche in mancanza di
una precedente AIR,
sui decreti legislativi e
sulle leggi di conversione dei
decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR
viene svolta a cadenze biennali.
2. Si procede comunque
all'effettuazione della VIR con riferimento
agli atti normativi in merito ai quali non e' stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e
guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.
3. Competente a svolgere la
VIR e' l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo
oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui
compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, e' competente
all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e
VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.
4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può
consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di
peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi
effetti, ovvero nei casi
in cui l'attività di verifica non appare giustificata
dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse e'
data comunicazione al Consiglio dei
Ministri.
5. L'esenzione dalla VIR può essere
sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Contenuti della VIR
1. La VIR viene effettuata con
particolare riferimento ai seguenti profili:
a) raggiungimento
delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella
rispettiva relazione AIR;
b) stima dei
costi prodotti sui
cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e
il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;
c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione
e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;
d) verifica del
livello e delle circostanze relative all'osservanza, da
parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto
normativo;
e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità
a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto
stesso;
f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa;
g) congruenza con
il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative;
h) valutazione dell'incidenza del
provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui
processi di liberalizzazione e
sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento
giuridico.
2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che riassume:
a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione
dell'intervento;
b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non
previsti;
c) le principali criticità emerse;
d) l'eventuale necessità di misure integrative o
correttive con riferimento all'atto o
alle circostanze di attuazione.
3. La verifica relativa ai succitati
contenuti va operata con
la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le
risultanze di eventuali consultazioni svolte
con le principali categorie interessate dall'intervento.
Art. 4
Relazione VIR
1. La verifica e' documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al
Parlamento.
2. Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e
può richiedere integrazioni e
chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR
da trasmettere al Parlamento.
3. L'amministrazione che ha
effettuato la VIR assicura un'adeguata
pubblicità alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la
pubblicazione in una apposita sezione del sito internet
dell'amministrazione.
Art. 5
Metodi di analisi e modelli di VIR
1. Con direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.
2. Le amministrazioni possono
effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l'attività di verifica sui profili di cui all'articolo 3, comma 2.
3. In sede di prima applicazione, la
relazione VIR e' redatta in conformità al
modello di cui all'Allegato A.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il
19 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n.
1, foglio n. 128
Allegato